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Esonero dal Periodo di Prova dell’Infermiere

Nell’articolo precedente, abbiamo affrontato in generale il tema del Periodo di Prova per l’Infermieri di Pubblica amministrazione che opera sotto contratto CCNL 2019-2021.

Come nel precedente contratto, anche l’attuale CCNL prevede dei casi dove il lavoratore è esonerato dal periodo di prova. Ci sono però, per la prima volta, alcune novità sui contratti a tempo determinato. Infatti il nuovo CCNL prova a chiarire le casistiche laddove è possibile considerare valido il periodo di prova superato nei contratti a tempo determinato.

Nell’articolo 40, che tratta la tematica del periodo di prova, si cita l’esonero da quest’ultimo, nell’esattezza nel comma 11 e 12.

Il comma 11 recita come segue:

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti:
a) con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
c) che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente);
d) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione.

Comma 11, Articolo 40 del CCNL 2019-2022

Parafrasando quanto su scritto, i dipendenti sono esonerati dal periodo di prova nelle seguenti situazioni:

  • Se hanno prestato lavoro con contratto a tempo determinato per almeno 12 mesi, anche non continuativi, nella medesima area/categoria/livello economico.
  • Se hanno prestato lavoro con contratto a tempo determinato o indeterminato che lo hanno già superato.
  • Se hanno effettuato un passaggio di profilo all’interno di un area della stessa azienda
  • Se hanno effettuato progressioni tra aree con procedura selettiva interna (ad esclusione del personale di elevata qualificazione)

Il comma 12 dell’articolo preso in esame invece recita:

Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.

Comma 12, Articolo 40 del CCNL 2019-2021

Nella fattispecie, inserisce la possibilità di esonerare dal periodo di prova coloro che hanno svolto almeno 12 mesi, anche non continuativi, di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione di altro comparto.

In allegato il CCNL di riferimento.

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