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Categoria: Infermieristica Forense

  • Stupefacenti e psicotropi in Reparto: Scarico, Carico e tutte le norme d’uso

    I farmaci stupefacenti e psicotropi sono medicinali che, a causa delle loro proprietà, possono essere utilizzati per scopi illeciti qualora entrassero in possesso di malfattori e criminali. Per questo motivo, la loro gestione in ambito sanitario è regolamentata da specifiche norme, finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti e a prevenire il traffico illecito di queste sostanze. In Italia, le norme di carico e scarico di sostanze stupefacenti in ospedale sono regolate dal Testo Unico delle Leggi in materia di Stupefacenti e Psicotropi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

    Norme di carico

    Il carico di farmaci stupefacenti e psicotropi in reparto è effettuato dal personale del servizio farmaceutico, che provvede alla consegna dei farmaci al responsabile dell’assistenza infermieristica che può essere un Infermiere incaricato oppure il coordinatore infermieristico. Il responsabile infermiere è tenuto a verificare la corrispondenza tra la consegna e la richiesta, e a registrare la movimentazione sul registro di carico e scarico. La richiesta si effettua tramite la compilazione del Modulario per l’approvvigionamento dei Reparti delle Aziende Ospedaliere o dei Presidi Ospedalieri o degli Ospedali presso la Farmacia Interna di medicinali a base di stupefacenti e sostanze psicotrope (DM 15/02/1996).

    Il registro di carico e scarico è un documento obbligatorio, che deve essere vidimato dal direttore sanitario o da un suo delegato. Il registro deve essere conservato in un luogo sicuro, accessibile solo al personale autorizzato.

    Le registrazioni sul registro di carico e scarico devono essere effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla movimentazione. Le registrazioni devono essere complete e accurate, e devono riportare le seguenti informazioni:

    • data e orario della movimentazione effettuata
    • nome del farmaco;
    • forma farmaceutica;
    • dosaggio;
    • quantità movimentata;
    • motivo della movimentazione.

    Norme di scarico

    Lo scarico di farmaci stupefacenti e psicotropi da reparto è effettuato dal personale infermieristico, su prescrizione medica. La prescrizione deve essere redatta in originale, e deve riportare le seguenti informazioni:

    • dati identificativi del paziente;
    • diagnosi;
    • nome del farmaco;
    • forma farmaceutica;
    • dosaggio;
    • quantità da somministrare.

    Il personale infermieristico è tenuto a verificare la corrispondenza tra la prescrizione e la giacenza dei farmaci in reparto. In caso di giacenza insufficiente, il personale infermieristico deve contattare il servizio farmaceutico per richiedere una nuova fornitura.

    Al momento dello scarico, il personale infermieristico deve registrare la movimentazione sul registro di carico e scarico, inserendo accuratamente le informazioni suddette di identificazione e tracciabilità del farmaco stupefacente somministrato. In tal caso sarà necessario fornire le seguenti informazioni:

    • Dati identificativi del paziente
    • Principio Attivo del Farmaco
    • Forma Farmaceutica
    • Quantità Scaricata
    • Quantità Rimanente in Giacenza
    • Eventuali Note (Indicando ad esempio l’effettiva somministrazione “5mg Morfina somministrati, 5 Mg distrutti”)
    • Firma dell’Infermiere o del Medico che scarica il farmaco.

    Altri accorgimenti

    Inoltre, i farmaci stupefacenti e psicotropi devono essere conservati in un armadio o contenitore non asportabile, chiuso a chiave, separato da altri prodotti. L’armadio o il contenitore deve essere collocato in un luogo sicuro, accessibile solo al personale autorizzato.

    Il personale che ha accesso ai farmaci stupefacenti e psicotropi deve essere adeguatamente formato e deve essere consapevole delle responsabilità che derivano da questa attività.

    Le chiavi di apertura dell’armadio o cassaforte farmaci stupefacenti devono essere consegnate all’infermiere responsabile o al coordinatore infermieristico. La gestione delle chiavi di apertura deve essere sempre tracciabile.

    In caso di cassaforte con codice di apertura, bisogna ricordare di modificare il codice in modo periodico informando solo gli infermieri e i medici che avranno accesso alla cassaforte farmaci.

    In caso di discrepanza in positivo o in negativo bisogna informare nell’immediato il coordinatore infermieristico o l’infermiere responsabile dei farmaci stupefacenti, il direttore di unità operativa e il servizio farmacia. Bisogna assolutamente riportare la quantità di farmaco presente e a doppia firma aggiornare il registro. Se necessario, in caso di discrepanza con il registro in negativo, contattare le forze dell’ordine per denunciare il fatto. In caso di discrepanza con il registro in positivo (ad esempio con i farmaci in forma liquida per somminstrazione via orale) potrà essere necessario eseguire il ricalcolo della quantità effettivamente presente e firmare l’aggiornamento del registro.

    Conclusione

    La gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi in reparto è una procedura complessa, che richiede la collaborazione di tutto il personale sanitario. La corretta applicazione delle norme in vigore è fondamentale per garantire la sicurezza dei pazienti e prevenire il traffico illecito di queste sostanze.

  • CONTENZIONI: Aspetti Giuridici di questa pratica…

    Il titolo non lascia spazio ad interpretazioni, l’utilizzo di contenzioni, perlomeno in Italia, è ancora ampiamente diffuso. Il loro utilizzo è presente sia negli ospedali pubblici e privati, che nelle residenze per anziani. La necessità deriva, in primis, dalla mancanza sistematica di personale che garantisca il supporto necessario per sorvegliare correttamente in pazienti. Inoltre, la mancanza di una norma che preveda chiarificazioni e linee guida sull’utilizzo, pone questa “usanza” in una zona grigia legislativa che le abilita in status di “non illegali”. Bisogna però ricordare che la libera (o quasi) interpretazione del giudice di turno, pone i professionisti, che sono costretti a farne uso (per sopperire alle gravi carenze di organico), in una scomoda posizione.

    In uno stato di diritto inoltre è preoccupante l’inadeguatezza normativa su una tematica così importante. Questa situazione pone a rischio pazienti e operatori di sanità.

    Le Contenzioni: Quali tipi esistono e cosa sono?

    Quando parliamo di contenzioni si tende a dividerle in quattro tipi:

    • Contenzione Fisica o Meccanica
    • Contenzione Farmacologica
    • Contenzione Ambientale
    • Contenzione Relazionale

    La Contenzione Fisica o Meccanica è il grande accusato. Queste contenzioni sono spesso accusate dai comitati etici. Con contenzione fisica si intende altresì la messa in atto di procedure, mezzi e dispositivi applicati al corpo della persona o nello spazio circostante atti a limitare la libertà di movimento. Rientrano quindi nei sistemi di contenzione fisica (detta anche meccanica) i mezzi applicati direttamente sul paziente a letto come le fasce e cinture, le spondine, oppure applicati nelle carrozzine. Si intendono inoltre i mezzi di contenzione per segmento corporeo (cavigliere, polsiere ecc.), i mezzi che obbligano a determinate posture. Qualsiasi oggetto o presidio che limiti anche in maniera indiretta il libero movimento del paziente è considerabile contenzione fisica o meccanica.

    Per contenzione farmacologica si intende invece la somministrazione di medicinali con la finalità di modificare il comportamento della persona e di limitarne i movimenti e i comportamenti. Anche in questo caso, l’argomento può essere complesso. I farmaci antipsicotici o sedativi sono spesso utilizzati per altri scopi, dunque non è il farmaco a determinare l’esistenza di una contenzione, ma l’indicazione per cui tale farmaco viene somministrato.

    Per contenzione ambientale si intendono le misure consistenti in sistemi di ritenuta di porte e finestre al dichiarato fine di evitare l’uscita incontrollata dalle strutture. Questo è largamente visibile nelle strutture del territorio residenziali.

    Per contenzione psicologica o relazionale o emotiva, si intende invece la pratica con la quale ascolto e osservazione empatica riducono l’aggressività del soggetto, che sentendosi rassicurato, diviene più collaborante e riducendo il rischio di comportamenti violenti contro se stessi o contro altri. Tale contenzione può essere vista ad esempio nella presenza di famigliari in stanza del paziente che vigilino costantemente il comportamento di quest’ultimo. Oppure la presenza di un operatore di supporto specificatamente impiegato per sorvegliare il paziente.

    Contenzioni: Cosa dice la Legge finora?

    L’abuso dei mezzi di contenzione è punito dal Codice Penale Italiano. Nella fattispecie ne fanno riferimento gli articoli 571 e 610 del Codice Penale.

    “Chiunque abusa di mezzi di contenzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, cura o vigilanza, ovvero per l’esercizio di una professione, è punibile se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente…”

    Articolo 571 del Codice Penale

    “L’uso non giustificato dei mezzi di contenzione potrebbe anche tradursi in accusa di aggressione e violenza”

    Articolo 610 del Codice Penale

    La Costituzione inoltre tutela le libertà personali del cittadino nello specifico negli articoli 2, 13, 32.

    “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità […]”

    Articolo 2 Costituzione Italiana

    “La libertà personale e individuale. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
    perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Legge. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà”.

    Articolo 13 Costituzione Italiana

    “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
    collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
    trattamento se non per disposizione di legge”.

    Articolo 32 Costituzione Italiana

    Come ormai comprensibile, la Costituzione e il Codice Penale puniscono i trattamenti e le procedure eseguite sotto modalità coercitive. Inoltre tutelano sempre le libertà fondamentali dei cittadini della Repubblica. Questo apre un profondo dibattito etico e morale sull’utilizzo di misure di contenzione nei confronti di liberi cittadini, seppur in stato di necessità.

    Facendo inoltre riferimento ai Codici Deontologici delle varie professioni si considera la contenzione un atto eccezionale da utilizzare nei limiti previsti per legge.

    Nel Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche (2019) si fa riferimento esplicitamente alla Contenzione nell’Articolo 35

     L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico. Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può essere attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione clinico assistenziale, deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l’attuazione e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita”.

    Articolo 35 Contenzione – Codice Deontologico Professioni Infermieristiche FNOPI

    Nel Codice di Deontologia Medica invece l’articolo di riferimento è il numero 32

     “Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona

    Articolo 32 Contenzione – Codice di Deontologia Medica FNOMCEO

    I Fisioterapisti invece inseriscono nel loro Codice Deontologico l’Articolo 28 che fa diretto riferimento alla pratica in questione:

    “La contenzione è una pratica clinica eccezionale che deve salvaguardare il rispetto della dignità e della libertà della persona.
    Nel caso di persone incapaci, ancorché non sottoposte a misure di sostegno giuridico, la contenzione deve proporsi l’obiettivo di tutelare la salute della persona e non può essere mezzo vicariante le carenze assistenziali dell’organizzazione”.

    Articolo 28 Contenzione – Codice Deontologico dei Fisioterapisti

    Dopo la Legge Basaglia (180/1978) gli unici riferimenti normativi riguardo la contenzione in campo psichiatrico e dunque sanitario, spariscono ufficialmente dalla scena normativa; le uniche leggi attualmente esistenti, sono dirette per lo più, nell’ordinamento penitenziario  (legge 354/75), che però risulta non applicabile perché si propone come impedimento ad eventuali tentativi di evasione o fuga.

    Come conseguenza a questo vuoto normativo, è necessario fare riferimento a quelle sentenze che hanno deliberato decisioni e nella fattispecie una proto-forma di linee guida. In questo caso, bisogna citare quanto deciso con la V sezione, sentenza 20 giugno 2018,  n. 50497. In gergo denominata “Sentenza Mastrogiovanni”.

    In tale sentenza si è deciso che le contenzioni non possono essere considerate “atto medico” essendo di fatto uno strumento coercitivo di deprivazione delle libertà personali e non avendo alcun ruolo terapeutico. In questo caso, gli imputati hanno ribadito che come disposto dall’articolo 12 del codice deontologico medico: “al medico è riconosciuta piena autonomia nella programmazione, nella scelta e nell’applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico”. I giudici però non sono di questo avviso. Considerano non applicabile questo ragionamento al caso preso in esame. Le contenzioni non hanno alcun ruolo terapeutico o diagnostico.

    Le contenzioni possono essere utilizzate solo in caso di vero stato di necessità.

    Si definiscono gli stati di necessità come:
    a) il pericolo attuale di un danno grave alla persona;
    b) le inevitabilità altrimenti del pericolo;
    c) la proporzionalità del fatto.

    Il pericolo dunque deve essere puntuale ed immediato, e l’utilizzo della contenzione NON può avere ruolo preventivo, considerando sempre la proporzionalità del fatto.

     (….) occorre che il pericolo di un grave danno sia attuale ed imminente, o, comunque, idoneo a far sorgere nell’autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all’uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto. Si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile sulla base di fatti oggettivamente riscontrati e non accertati solo in via presuntiva.

    V sezione, sentenza 20 giugno 2018,  n. 50497

    In conclusione, non è ammissibile l’applicazione della contenzione in via “precauzionale” sulla base della astratta possibilità o anche mera probabilità di un danno grave alla persona, bensì il pericolo deve essere non altrimenti evitabile sulla base di fatti oggettivamente riscontrati, e non solo presunti.

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  • Infermieri: Orario Lavorativo, Limiti, Turni e Straordinari

    Tra gli articoli più letti in questo portale dedicato alla professione si denota un certo interesse a comprendere al meglio i diritti e doveri che ruotano attorno alle normative sugli orari e riposi di servizio.

    In questo articolo proverò brevemente a elencare tutte le informazioni necessarie da sapere.

    Orario Lavorativo

    Ogni infermiere in sanità pubblica (e molti anche di sanità privata) hanno un orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali.

    Queste 36 ore possono essere organizzate, a seconda delle decisioni aziendali, su 6 giorni o su 5 giorni. Nel primo caso ogni turno ordinario conterà 6 ore lavorative, nel secondo caso 7 ore e 12 minuti.

    N.B. Per sapere come conteggiare il proprio debito orario collegati a questo articolo!

    Inoltre è importante sapere che sebbene l’orario ordinario sia di 36 ore, per un turnista quest’ultimo potrebbe variare. Il turnista non potrà mai fare più di 44 ore settimanali e meno di 28 ore.

    Ad ogni caso, si prevede un generico obbligo di garantire al dipendente il giusto riposo psico-fisico.

    Bisogna ricordare che con l’entrata in vigore del nuovo CCNL, la programmazione del turno lavorativo deve essere disponibile entro il giorno 20 del mese precedente.

    Riposo

    Con il decreto legislativo 66/2003, si introduce l’obbligo per l’azienda di garantire almeno 24 ore di riposo nei 7 giorni lavorativi. Qualora questo, per esigenze di servizio, non fosse possibile, bisogna garantire almeno 48 ore nei 14 giorni lavorativi.

    Il riposo tra un turno e l’altro deve essere di almeno 11 ore consecutive. Ogni attività aziendale, ad esempio per eventi formativi obbligatori, interrompe il riposo. Quest’ultimo dovrà essere recuperato fino al raggiungimento delle 11 ore di riposo. Questo recupero potrà essere effettuato entro 3 giorni dal riposo saltato.

    Infine bisogna tenere a mente che nei turni che superano le 6 ore consecutive di lavoro è necessario garantire 30 minuti di pausa per consumare il pasto oppure per il recupero delle energie.

    In un anno inoltre il dipendente ha diritto a 52 riposi. Il riposo non può essere remunerato, dunque deve essere sempre fruito. Per ulteriori informazioni sul riposo collegati a questo articolo.

    Straordinari e Banca ore

    Lo straordinario, come suggerisce la parola, è un evento eccezionale e non previsto in modo programmatico. Il massimo di ore straordinarie accumulabili in un anno sono 180 ore, in taluni casi il limite può essere portato a 250 ore con scostamenti del 5%. Per il dipendente che accetta o è chiamato a coprire un turno straordinario è prevista una maggiorazione sullo stipendio. Ogni azienda gestisce i propri codici di timbratura e il bonus per il dipendente ma in linea teorica, la maggiorazione non potrà mai scendere sotto il 15% nei giorni della settimana, del 30% nei giorni festivi o le notti e del 50% nei turni notturni e festivi.

    Gli straordinari inoltre possono essere pagati, oppure recuperati come giornate di riposo, in tal caso di parlerà di banca ore o monte ore. Questo è deciso dall’azienda e spesso viene data la possibilità al dipendente di decidere cosa mettere in pagamento e cosa accostare in monte ore. In linea teorica, il riposo compensativo (sfruttando le ore di straordinario accumulate) deve essere goduto entro 4 mesi. Sebbene il monte ore debba essere sempre a quota zero entro la fine dell’anno può succedere che le aziende concedano di riportare le ore all’anno successivo, oppure mettano in automatico in pagamento tutti gli straordinari entro la fine dell’anno. Queste sono valutazioni da fare in base alle direzioni aziendali e gli accordi sindacali in essere.

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  • Infermieri: La differenza tra sindacato di categoria e generalista

    Cos’è un sindacato…

    L’accezione comune designa col termine “sindacato” un organismo che riunisce una determinata categoria di lavoratori con lo scopo di difenderne gli interessi. In realtà il termine definisce un organismo che rappresenta in generale le categorie produttive, siano esse costituite da lavoratori che da datori di lavoro.

    La storia dei sindacati è però soprattutto storia dei lavoratori (operai, contadini, impiegati) che si riuniscono allo scopo di difendere gli interessi delle loro categorie. I sindacati, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, vengono anche definiti “parti sociali”.

    I sindacati dunque sono associazioni di lavoratori (di categoria o generalisti) che hanno come obiettivo quello di esercitare la “rappresentanza” degli stessi, in sede di contrattazione. Il fine è di firmare accordi vincolanti per datori di lavoro e lavoratori cui si riferisce l’intesa.

    In tal modo, i Sindacati intervengono in sede di firma dei contratti privati o integrativi aziendali ed in sede di contrattazione con l’ARAN, per quanto concerne il pubblico impiego. Il Sindacato inoltre, interviene nei casi specifici, dunque nelle aziende al fine di proteggere il lavoratore da eventuali mancate espressioni del contratto in essere. Il tuolo è quello di conservare e migliorare i diritti degli appartenenti all’intera classe di lavoratori che rappresentano.

    Quello della rappresentanza collettiva e individuale ad ogni modo, non è l’unico compito del sindacato. In termini sintetici e superficiali, i servizi offerti possono essere i seguenti:

    • assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro
    • controllo di documenti e buste paghe emesse dal datore di lavoro
    • supporto nell’impugnazione del licenziamento e altri provvedimenti disciplinari
    • attività di orientamento, formazione e qualificazione
    • tutela e assistenza del lavoratore nei confronti di enti previdenziali e assicurativi
    • consulenza e assistenza fiscale, catastale, tributaria 
    • Fornitura di Assicurazioni Professionali

    I servizi ovviamente non sono gratuiti, infatti essere parte di un sindacato significa dare una percentuale del proprio stipendio che si aggira intorno all’1%.

    L’importanza dei sindacati dunque sta nella tutela del lavoratore e dei diritti dello stesso. Il sindacato, essendo la rappresentanza del lavoratore, è tenuto a tutelare quest’ultimo attraverso la firma di accordi vincolanti per tutti i lavoratori cui si riferisce l’intesa. Dunque in tavolo contrattuale, saranno i vari sindacati a contrattare i termini del nuovo rinnovo.

    I Sindacati comunicano con le istituzioni e con le Aziende quando si parla di Contrattazione Nazionale e Aziendale e tutelano i lavoratori in campo contrattuale e nelle dispute con le aziende sanitarie.

    La differenza tra Generalista e Di Categoria…

    Dobbiamo premettere che il termine “Generalista” è noto sui social network e fa riferimento ad una particolare categoria di sindacati. Il termine sembra essere coniato per lo più in forma dispreggiativa e non ha carattere ufficiale. Il termine Categoria invece è usato comunemente ed in accezione descrittiva.

    La differenza che ne deriva tra il sindacato “generalista” o “di categoria” è meramente dipendente dal gruppo di iscritti che quest’ultimo accoglie.

    Parlando dei “sindacati generalisti“, potrete notare che essi accostano al nome del sindacato, diciture del tipo “FP”. Quest’ultimo sta a significare “Funzione Pubblica” ed indica che al suo interno sono raggruppati tutti i lavoratori che appartengono al comparto pubblico. Tendenzialmente ed unicamente quello sanitario pubblico.

    In questo caso è previsto che tutti i dipendenti appartenenti al comparto (come indicato dal contratto nazionale) possono iscriversi e farne parte. Ciò sta ad indicare Infermieri, OSS, Fisioterapisti, Amministrativi o qualsiasi altro dipendente dell’azienda.

    Ma quali sono i pro e i contro di un sindacato di carattere “generalista”? Solitamente tali sindacati hanno un numero ampio di iscritti, portandoli ad essere molto più rappresentativi ed ad avere più potere contrattuale di fronte alle aziende. Di contro, questi sindacati dovrebbero, e qui il condizionale è d’obbligo, mirare al bene comune e non pertanto al raggiungimento di alcuni obiettivi specifici per una o l’altra professione.

    Parlando invece dei sindacati “di categoria”, nel nostro caso si fa riferimento a quei sindacati che ammettono al loro interno Infermieri oppure più in generale solo Professionisti Sanitari. Ovviamente tali sindacati espandono la loro azione solo nel campo sanitario, spesso dividendosi tra settore pubblico e settore privato.

    Anche qui abbiamo sia pro che contro nello scegliere un sindacato di “categoria”. Certamente un elemento importante, tra i contro, è il numero inferiori di iscritti, dipeso fisiologicamente da un numero più esiguo di lavoratori rappresentati. Tra i pro, invece spicca l’interesse personalizzato e specifico nelle necessità della professione che rappresenta. Dunque un Sindacato di Categoria dovrebbe, e anche qui il condizionale è d’obbligo, tutelare la professione che rappresenta.

    Le differenze che intercorrono tra i vari sindacati non è materia che verrà affrontata nell’articolo, limitandomi a segnalare che sia la quota di iscrizione e sia i servizi offerti possono essere molto differenti tra un sindacato e l’altro.

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  • Padua Score: Cos’è e a cosa serve…

    Il Padua Score, più precisamente Padua Prediction Score for Risk of VTE è uno strumento utilizzato al fine di conoscere l’indicazione terapeutica all’utilizzo di profilassi farmacologica per le trombosi.

    Questo strumento è composto da varie voci che devono essere chiarificate al fine di determinare l’alto rischio di trombosi di un paziente e di conseguenza la necessità di utilizzare farmaci antitrombotici.

    Gli Item appartenenti alla scala richiesta al fine di generare lo Score sono undici. (Sebbene esistano più varianti). Ogni item ha un punteggio diverso in base alla probabilità che ha di causare un evento trombotico. Un punteggio pari e/o superiore a 4 determina l’alto rischio tromboembolico e di conseguenza la necessità da parte del medico di prescrivere una terapia adatta.

    Se punteggio da 1 a 3: Basso rischio di Trombosi Venosa Profonda (TVP)
    Se punteggio >= 4: Alto rischio di Trombosi Venosa Profonda (TVP)

    ItemPunteggio
    Cancro in stato attivo (Metastasi oppure chemioterapia negli ultimi 6 mesi)3
    Precedenti Trombosi venose profonde3
    Allettato da più di 3 giorni3
    Trombofilia3
    Trauma o Chirurgia recente2
    Pazienti over 701
    Problemi cardiaci o respiratori1
    Infarto del miocardio acuto oppure ischemia cerebrale1
    Infezione acuta o problematica reumatologica1
    Obesità (BMI>30)1
    Sotto trattamento ormonale1

    Esempio: Paziente di 82 anni con frattura femore dx ed allettamento obbligato per almeno 7 giorni.
    1 Punto perché over 70
    2 Punti perché categorizzabile come trauma
    3 Punti per allettamento che supera i 3 giorni.

    Padua Score: 6

    Qualora la somma di questi item desse un valore maggiore o uguale a 4 potrebbe essere indicato iniziare con una terapia antitrombotica, previa prescrizione medica.

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  • Codice Deontologico dell’Infermiere – Edizione 2019

    CODICE DEONTOLOGICO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

    Approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019.

    A CURA DEL COMITATO CENTRALE FNOPI

    CAPO I PRINCIPI E VALORI PROFESSIONALI

    ART. 1 – VALORI
    L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza.

    ART. 2 – AZIONE
    L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.

    ART. 3 – RISPETTO E NON DISCRIMINAZIONE
    L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare.

    ART. 4 – RELAZIONE DI CURA
    Nell’agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura.

    ART. 5 – QUESTIONI ETICHE
    L’Infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro approfondimento e alla loro discussione. Promuove il ricorso alla consulenza etica e al confronto, anche coinvolgendo l’Ordine Professionale.

    ART. 6 – LIBERTÀ DI COSCIENZA
    L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest’ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell’infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L’infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni.

    CAPO II RESPONSABILITÀ ASSISTENZIALE

    ART. 7 – CULTURA DELLA SALUTE
    L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell’ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività.

    ART. 8 – EDUCARE ALL’ESSERE PROFESSIONISTA
    L’Infermiere, nei diversi ruoli, si impegna attivamente nell’educazione e formazione professionale degli studenti e nell’inserimento dei nuovi colleghi.

    ART. 9 – RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE
    L’Infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione. Elabora, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati.

    ART. 10 – CONOSCENZA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
    L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina.

    ART. 11 – SUPERVISIONE E SICUREZZA
    L’Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

    CAPO III RAPPORTI PROFESSIONALI

    ART. 12 – COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE
    L’Infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale.

    ART. 13 – AGIRE COMPETENTE, CONSULENZA
    L’Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni. Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l’equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti.

    ART. 14 – POSIZIONE DI PROTEZIONE
    L’Infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura psicofisica di un professionista o di altro operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità, si adopera per proteggere e tutelare le persone assistite, la professione e il professionista, anche effettuando le opportune segnalazioni.

    ART. 16 – INTERAZIONE E INTEGRAZIONE
    L’Infermiere si assicura che l’interessato o la persona da lui indicata come riferimento, riceva informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l’equipe di cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate. Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza.

    ART. 15 – INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
    L’Infermiere riconosce l’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona.

    CAPO IV RAPPORTI CON LE PERSONE ASSISTITE

    ART. 17 – RAPPORTO CON LA PERSONA ASSISTITA NEL PERCORSO DI CURA
    Nel percorso di cura l’Infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza.
    L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili.

    ART. 18 – DOLORE
    L’Infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell’assistito durante il percorso di cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona.

    ART. 19 – CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA
    L’Infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della relazione con la persona assistita e la riservatezza dei dati a essa relativi durante l’intero percorso di cura.
    Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all’assistenza infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente.

    ART. 20 – RIFIUTO ALL’INFORMAZIONE
    L’Infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute. Nel caso in cui l’informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi, l’Infermiere si adopera a responsabilizzare l’assistito, fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva.

    ART. 21 – STRATEGIE E MODALITÀ COMUNICATIVE
    L’Infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’espressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci.

    ART. 22 – PRIVAZIONI, VIOLENZE O MALTRATTAMENTI
    Salvo gli obblighi di denuncia, l’Infermiere che rileva ed evidenzia privazioni, violenze o maltrattamenti sulla persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela dell’interessato.

    ART. 23 – VOLONTÀ DEL MINORE
    L’Infermiere, tenuto conto dell’età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in debita considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà.
    L’Infermiere, quando il minore consapevolmente si oppone alla scelta di cura, si adopera per superare il conflitto.

    ART. 24 – CURA NEL FINE VITA
    L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale.
    L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.

    ART. 25 – VOLONTÀ DI LIMITE AGLI INTERVENTI
    L’Infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa.

    ART 26 – DONAZIONE DI SANGUE, TESSUTI E ORGANI
    L’Infermiere favorisce l’informazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà; educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

    ART. 27 – SEGRETO PROFESSIONALE
    L’Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita.
    La morte della persona assistita non esime l’Infermiere dal rispetto del segreto professionale.

    CAPO V COMUNICAZIONE

    ART. 28 – COMPORTAMENTO NELLA COMUNICAZIONE
    L’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione.

    ART. 29 – VALORI NELLA COMUNICAZIONE
    L’Infermiere, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, comunica in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire a un dibattito costruttivo.

    CAPO VI ORGANIZZAZIONE

    ART. 30 – RESPONSABILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE
    L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.

    ART 31 – VALUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
    L’Infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla.
    Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni al fine di migliorare il contesto stesso.

    ART 32 – PARTECIPAZIONE AL GOVERNO CLINICO
    L’Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

    ART 33 – DOCUMENTAZIONE CLINICA
    L’Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.

    ART 35 – CONTENZIONE
    L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico. Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può essere attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori.
    La contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione clinico assistenziale, deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l’attuazione e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita.

    ART. 36 – OPERATORI DI SUPPORTO
    L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati.

    ART. 37 – LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE ASSISTENZIALI
    L’Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento.

    ART 34 – RISOLUZIONE DEI CONTRASTI
    L’Infermiere, qualora l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e con le norme della professione, a tutti i livelli di responsabilità, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative.

    ART. 38 – SEGNALAZIONI ALL’ORDINE PROFESSIONALE
    L’Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati.

    CAPO VII LIBERA PROFESSIONE

    ART. 39 – ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
    L’Infermiere, nell’esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell’equo compenso.

    ART. 40 – CONTRATTO DI CURA
    L’Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi l’adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale.

    ART 41 – SICUREZZA E CONTINUITÀ DELLE CURE
    L’Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico.

    CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

    ART 42 – LIBERTÀ DA CONDIZIONAMENTI
    L’Infermiere e l’Ordine Professionale si impegnano affinché l’agire del professionista sia libero da impropri condizionamenti e interessi nonché da indebite pressioni di soggetti terzi tra cui persone di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni.

    ART. 43 – CONFLITTO D’INTERESSE
    L’Infermiere che si dovesse trovare in situazione di conflitto di interesse lo dichiara espressamente.

    ART. 44 – CONTRASTO ALL’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
    L’Infermiere e l’Ordine Professionale contrastano e denunciano l’esercizio abusivo della professione infermieristica e il lavoro sommerso.

    ART. 45 – DECORO
    L’Infermiere cura la propria persona e il decoro personale.

    ART. 46 – RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
    L’Infermiere esercita la funzione di rappresentanza della professione con dignità, correttezza e trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono il decoro e l’immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali. Osserva le indicazioni dell’Ordine Professionale nella informazione e comunicazione pubblicitaria.

    ART. 47 – OBBLIGO DI RISPETTO DELLE NORME
    L’Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell’Ordine Professionale.

    ART. 48 – ATTIVITÀ CONSULENZIALE E PERITALE
    L’Infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.
    In ogni caso questa attività deve essere svolta nel rispetto dei principi deontologici caratterizzanti la professione, evitando ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza.
    L’Infermiere in ambito peritale interpreta le evidenze del caso sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

    ART. 49 – NATURA VINCOLANTE DELLE NORME DEONTOLOGICHE
    Le norme deontologiche contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata dall’Ordine professionale tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale

    ART. 50 – ORDINI PROFESSIONALI. ENTI SUSSIDIARI DELLO STATO
    Gli Ordini Professionali recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti al loro essere Enti sussidiari dello Stato.

    ART. 51 – ORDINI PROFESSIONALI. CODICE DEONTOLOGICO
    Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantire il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, a inviare ai singoli iscritti agli Albi, il Codice Deontologico e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.

    ART. 52 – ORDINI PROFESSIONALI E ALTRI RUOLI PUBBLICI
    L’Ordine Professionale non interviene nei confronti dell’Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell’esercizio delle relative funzioni.

    ART. 53 – CLAUSOLA FINALE
    Ogni altro comportamento che violi il decoro e la dignità professionale è sanzionabile dall’Ordine.

    Il Allegato il Documento Ufficiale Redatto da FNOPI


  • INFERMIERI: Nuova Assunzione in Pubblica Amministrazione, cosa c’è da sapere…

    Hai vinto un Concorso pubblico e ti sei piazzato in un’ottima posizione. Attendi da qualche giorno il “telegramma” e finalmente ti arriva.

    Ti domandi come può, una nazione che si considera al passo con la tecnologia, poter ancora mandare Telegrammi per l’assunzione, considerando tra l’altro che ogni professionista infermiere è obbligato per legge ad avere un domicilio digitale (PEC), ma passi oltre e festeggi per il tuo risultato.

    Le strade che ti trovi innanzi, sono differenti, in questo articolo proveremo ad analizzare le più frequenti.

    Assunzione, norme fondamentali

    Una delle regole principali da ricordare è che da quando ne viene fatta richiesta dall’azienda (anche in via telematica), il futuro assunto ha non meno di trenta giorni di tempo per consegnare tutta la documentazione prevista dal bando.

    Il Comma 5 dell’Articolo 24 del CCNL Sanità, ci ricorda inoltre che su richiesta dell’interessato è possibile prorogare questo tempo di altri quindici giorni.

    Affinché sia valido, i contratti devono riportare sempre le seguenti specifiche (Art.24 Comma 2 CCNL 2018-2021):

    a. tipologia del rapporto di lavoro;
    b. data di inizio del rapporto di lavoro;
    c. categoria, profilo professionale e livello retributivo iniziale;
    d. attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle
    vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
    e. durata del periodo di prova;
    f. sede di prima destinazione dell’attività lavorativa;
    g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato

    Lavori a Tempo Determinato in Pubblica Amministrazione e sei stato assunto in altra azienda sanitaria pubblica.

    Come segnalato in questo articolo di The Nursing Post, il preavviso nei contratti a tempo determinato, viene calcolato col rapporto di 1 giorno per ogni 15 giorni lavorativi. In caso di frazione dell’unità, sarà necessario arrotondare per eccesso. Alla fine di quel periodo posso ritenermi svincolato e iniziare, anche per continuità a lavorare nella nuova amministrazione.

    Dopo aver ricevuto comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione, si ha tempo trenta giorni per reperire la documentazione richiesta. Completata questa procedura, concorderete con la Direzione e le Risorse Umane il giorno di inizio presso il vostro nuovo lavoro. L’azienda vi chiederà la data ultima lavorativa della precedente esperienza lavorativa e vi proporrà la continuità contrattuale.

    La data ultima verrà ovviamente concordata in base alle vostre esigenze e le esigenze dell’Azienda pubblica che vi assume. Ricordate che se dovete utilizzare i vostri giorni di ferie rimanenti, sarete costretti a ritardare la vostra data ultima di lavoro.

    Vi verrà richiesto di presentare la documentazione a vostra disposizione al Medico del Lavoro, ed evebtualmente, se non in vostro possesso, eseguire sia gli Esami Ematici che l’Elettrocardiogramma. Il Medico del Lavoro vi darà l’idoneità al lavoro.

    Ricordate che potreste richiedere l’esonero del periodo di prova, come spiegato nel presente articolo. Attenzione l’Azienda non è obbligata a farlo.

    Lavori a Tempo Indeterminato in Pubblica Amministrazione e sei stato assunto in altra azienda sanitaria pubblica.

    Qualora lavoraste già in pubblica amministrazione con un contratto a tempo Indeterminato e aveste terminato il vostro periodo di prova, avete da comunicare i termini di preavviso, che saranno differenti a seconda del vostro periodo lavorativo eseguito nell’azienda che state lasciando. Come sopra segnalato, i termini sono tutti indicati in questo articolo, nello specifico le tempistiche di preavviso saranno le seguenti:

    Il preavviso obbligatorio è così ripartito (comma 1 art. 72 CCNL Sanità):
    a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
    b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
    c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
    In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

    Dovete comunicare all’azienda che vi assumerà il vostro preavviso. Come già detto, tutte le pratiche dovranno essere eseguite in 30 giorni, pena la decadenza dell’assunzione.
    Ciò significa, che appena riceverete la chiamata, siete tenuti ad eseguire tutte le visite di controllo e la consegna della documentazione, e accordarvi per la data di primo inizio in base a quelle che sono le vostre necessità contrattuali.

    Qualora voi foste nel vostro periodo di prova, si pongono due possibilità:

    • Siete nel primo trimestre del periodo di prova
    • Siete nel secondo trimestre del periodo di prova

    Nel primo caso, sarete tenuti a dare comunicazione di voler recedere il contratto. il CCNL però prevede che la recessione del contratto immediata può avvenire nel secondo trimestre. Per questo motivo potrebbero chiedervi di concludere il primo trimestre o in alternative indennizzare l’azienda per il periodo dovuto e non svolto.

    Nel secondo caso, come previsto dal CCNL e spiegato in questo articolo, non dovrete dare alcun preavviso, la vostra comunicazione sarà sufficiente per la recessione immediata del contratto.

    Lavori a Tempo Determinato in una Pubblica Amministrazione e sei stato assunto a tempo Indeternimato nella stessa Pubblica Amministrazione

    La procedura di assunzione non è differente da quella ex-novo. Sarete tenuti nei 30 giorni dalla chiamata a consegnare tutta la documentazione necessaria. Le risorse umane e la medicina preventiva potrebbero però snellire la procedura in quando già in possesso di una visita medico-preventiva e della documentazione della prima assunzione.

    Terminata quella fase, potete parlare con la Direzione delle Professioni Sanitarie e richiedere di rimanere nell’Unità Operativa in cui lavorate, oppure richiederne una seconda. Questo ovviamente dipende dalla disponibilità in azienda.

    Se deciderete di procedere con la continuità contrattuale, non vi sarà dato il vostro TFR, ma quello maturato si sommerà a quello del nuovo contratto.

    Spero che questo articolo ti sia piaciuto e che tu abbia trovato tutte le informazioni che cercavi.

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  • Disquisizioni sul super-OSS: L’Eroe sanitario della Regione Veneto…

    In cadenza semestrale, la Regione Veneto ci riprova. L’ossessione della giunta regionale in materia di sanità è quella di istituire una formazione complementare dell’Operatore Socio-Sanitario.

    Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche Veneti si sono seduti ai tavoli con la Regione, condividendo il percorso che porterà l’OSS ad assimilare nuove funzioni specifiche dell’Infermiere. Siamo però ancora in attesa del testo ufficiale.

    Proviamo ad analizzare a fondo la questione. Mettendo da parte i dissapori e verificando tutti quegli aspetti che non possono essere ignorati.

    Cos’è il Super-Oss?

    L’operatore socio sanitario è nato con l’accordo del 22 febbraio 2001 (“Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano“)., normativa di riferimento per tutti i professionisti OSS.

    I compiti e le attività del profilo professionale sono declinati negli allegati A, B e C del suddetto Accordo, può inoltre occuparsi di attività sanitarie in collaborazione con altre figure professionali, quali Infermieri, Fisioterapisti etc.

    Agisce autonomamente nell’assistenza di base, indirizzata ai pazienti totalmente o parzialmente autosufficienti nelle attività quotidiane. Come da Mansionario ha una serie di ruoli specifici di cui è responsabile, quali il mantenimento dell’Igiene del Paziente, il supporto all’Alimentazione, la Rilevazione di Parametri Vitali, il Trasporto di Pazienti e Materiali Biologici, la preparazione del Materiale da Sterilizzare, l’Effettuazione di Medicazioni Semplici e molto altro.

    Questo è in parte, quanto un OSS può fare, secondo l’Accordo Stato Regione citato.

    La Regione Veneto, sotto la spinta della carenza pesante di Infermieri nelle strutture per Anziani e sul terriotrio, ha deciso di ampliare queste capacità delineate da un Mansionario.

    Il Super-Oss (Operatore Socio-Sanitario a Formazione Complementare) dopo questo corso di alcune decine, forse centinaia, di ore avrà la possibilità di eseguire prestazioni, che seppure con grado di difficoltà medio-basso, sono di competenza unica dell’infermiere.

    Molte procedure, quali l’aspirazione di secrezioni da una trachestomia o la somministrazione della nutrizione enterale tramite PEG e/o Sondino Naso-gastrico, oppure la somministrazione di farmaci per via naturale, orale, sublinguale, rettale, oftalmica, otologica, nasale, inalatoria, intramuscolare e sottocutanea potrebbero diventare di competenza dell’OSS con le dovute limitazioni, questo è ovvio.

    Le limitazioni, come spiegato da una comunicazione degli OPI del Veneto, pubblicata su Nurse24, derivano dalla decisione dell’Infermiere di attruibuire o meno questi compiti all’OSS con formazione complementare che ha in supporto.

    Esiste già in altri stati il super-oss?

    In Regno Unito, il super-oss esiste ormai da decenni. Questo non ha però l’obiettivo di sostituire gli Infermieri, ma di dare un supporto specializzato agli Infermieri nei reparti.

    Ricordiamo però, che il Regno Unito ha anche gli Infermieri Specializzati, e la qualità di assistenza è di gran lunga più alta di quella presente in Italia.

    Risulta impossibile dunque vedere, un Infermiere eseguire assistenza di base, mentre l’OSS specializzato esegue prestazioni di carattere infermieristico.

    Anche in numeri inoltre sono differenti. La carenza di Infermieri e di Medici è puramente statistica, se si prova a fare il confronto con i numeri italiani.

    Perchè potremmo aver bisogno di un super-oss?

    Per chi come me, ha svolto il proprio lavoro in Regno Unito per alcuni anni, non posso che vedere questo momento di evoluzione come un possibile passo avanti.

    Una assistenza che si specializza, necessita di un task shifting continuo e fluido.

    Avere un OSS che ha un mansionario più ampio può essere un buon strumento.
    Non bisogna dimenticare che, oltre all’affidamento della mera mansione, bisogna sostenere questo miglioramento di competenze con una migliore renumerazione e una maggiore responsabilizzazione.

    Dunque non solo più competenze, ma più responsabilità e salario migliore.

    Perchè in Italia l’Idea del super-oss è da disincentivare?

    L’Idea italiana è solo una storpiatura di una visione non a tutto tondo del mondo anglosassone. Chi in quel mondo ci ha vissuto per quasi quattro anni, sa bene che attorno al super-oss esistono una serie infinita di figure specializzate, quali anche gli Infermieri, che arrivano a gestire interi ospedali. Esisono vari Band di salario che permettono a OSS, Medici ed Infermieri di avere un evoluzione professionale, ma sopratutto economica.

    Le regolamentazioni sono rigide. I numeri e i rapporti infermieri-pazienti sono molto rigidi. Gli stipendi sono più alti e sopratutto esiste un mondo liberale e di libero-mercato anche nel mondo dei salari.

    Vista così com’è, questa decisione sembra una norma per sostituire gli Infermieri che mancano nelle RSA, perchè in fuga da condizioni lavorative terribili e stipendi ridicoli.

    Sostituire questi infermieri con OSS, sembra solo un ulteriore modo per risparmiere, mettendo a rischio la salute dei cittadini.

    Inoltre rimangono centrali domande fondamentali:

    • Di chi sarà la responsabilità in caso di procedura non eseguita correttamente?
    • Il super-oss riceverà uno stipendio equiparato alle sue responsabilità?
    • Può una Regione decidere di modificare la natura professionale dell’OSS senza l’approvazione del Governo Centrale
    • Chi sorveglierà queste nuove figure, con competenze avanzate, in caso di illeciti deontologici/disciplinari?

    Conclusioni

    Siamo ancora in attesa del testo finale, dunque non possiamo esporre a fondo le nostre preoccupazioni.

    Gli Ordini Provinciali degli Infermieri di tutta Italia e le varie sigle sindacali probabilmente incontreranno la Regione Veneto nuovamente di fronte al Consiglio di Stato (che ricordiamo ha già bloccato precedentemente un primo tentativo).

    Siamo però sicuri che bisogna permettere un’evoluzione delle varie figure in gioco. Il Super-OSS o l’Infermiere Specialista dovrà diventare realtà, presto o tardi. Ma è necessario configurarne i campi di responsabilità e le progressioni economiche.

    Nel frattempo, invece che provare a specializzare gli OSS, non sarebbe meglio contrastare il demansionamento degli Infermieri che troppo spesso si ritrovano a sostituire gli OSS?

  • EMAIL AZIENDALI: Diritti e Doveri per Infermieri e Aziende

    Ogni azienda sanitaria che si rispetti, concede ai propri dipendenti una e-mail aziendale. Quest’ultima deve essere usata solo per scopi professionali ed aziendali e in linea teorica mai per motivi privati.

    Non è raro però, che il contenuto sulla e-mail aziendale, come daltronde le connessioni effettuate con i pc aziendali, sia motivo di contenziosi e contestazioni.

    Alcuni datori di lavoro hanno eseguito controlli indiscriminati e continui, sollevando una questione importante, affrontata dallo stesso Garante della Privacy. Quest’ultimo, infatti ha vietato ad un’università italiana il monitoraggio massivo delle attività internet dei propri dipendenti. (doc. web n. 5408460)

    I Doveri del Dipendente nell’uso della e-mail

    Non possiamo partire a parlare di diritti del dipendente, se prima non si affronta l’argomento doveri.

    Infatti ricordiamo, che sebbene noi siamo li a prestare un servizio per la comunità e per il sistema sanitario nazionale, come in qualsiasi azienda, siamo sottoposti a dei regolamenti e a delle norme di comportamento.

    Partendo dal Codice di Comportamento dell’Azienda (o del Dipendente Pubblico) e considerando i profili di responsabilità dell’Infermiere, abbiamo specificato i doveri dell’Infermiere.

    Sencondo la sentenza n. 22353/2015 della Cassazione, si conferma che il dipendente non può utilizzare la mail aziendali per fatti privati, qualora specificato nel contratto collettivo o nel codice di comportamento aziendale.

    Il rischio è di andare incontro a procedimenti disciplinari, o nei casi più gravi al licenziamento (ad esempio si è commesso un illecito con la e-mail aziendale).

    Infine, il dipendente non può entrare nel proprio account aziendale e cancellare quest’ultimo. Il rischio è di essere accusati di accesso abusivo a sistema informatico.

    I Diritti del Dipendente nell’uso della e-mail

    Con l’Introduzione del Jobs Act è divenuto possibile per il datore di lavoro effetturare controlli delle e-mail aziendali. Su questo però sono posti dei limiti, infatti il dipendente deve essere informato, tramite comunicazione preventiva.

    Sebbene sia necessaria la comunicazione preventiva, non sarà necessario alcun accordo con i sindacati, nè tantomeno l’autorizzazione dell’ispettorato territoriale.

    Dunque certamente il datore di lavoro è obbligato ad informarvi dei controlli eseguiti sulla posta aziendale, ma non dovrà richiedere autorizzazione alcuna, ad enti di garanzia esterni all’organizzazione.

    Al contempo però, il datore di lavoro non può in modo sistematico e generalizzato controllare le mail dei propri dipendenti, su questo è stato chiaro il Garante della Privacy. Tanto da essere divenuto tematica di approndimento nel corso degli anni.

    Questo potere può essere utilizzato solo nel caso in cui si sospettasse una condotta in contrasto con il Codice o i Regolamenti Aziendali. Condotta però che presuppone almeno un indizio di colpevolezza.

    Va ricordato che la email è assimilabile alla corrispondenza ordinaria, e di conseguenza protetta dall’Articolo 15 della Costituzione che nello specifico recita:

    La liberta’ e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo’ avvenire soltanto per atto motivato dell’autorita’ giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

    Articolo 15 – Costituzione Italiana

    Cosa succede alla e-mail una volta concluso il contratto lavorativo?

    Tra i diritti del dipendente, in vista del recesso del contratto, c’è quello di vedersi cancellare l’account direttamente dal datore di lavoro. Egli infatti non potrà cancellare l’account e-mail aziendale come suddetto.

    L’azienda potrà scegliere di impostare un autorisponditore automatico, nella fase di cancellazione dell’account. Non potrà mantenere attivo l’account, concederlo ad altro dipendente oppure prenderne la gestione totale impostando ad esempio un redirect delle email ad altro account aziendale (perchè nettamente in contrasto alle norme sulla privacy).

    Per ultimare l’articolo, bisogna ricordare che la Cassazione, con la sentenza 38331/16, ha stabilito che è diritto del dipendente poter cancellare tutte le email prima del licenziamento/dimissioni.

  • INFERMIERI: Autocertificazione per Permessi e Concorsi, qualche informazione in più…

    L’Autocertificazione è uno strumento in mano ai cittadini per presentare dichiarazioni firmate, valide a norma di Legge. La normativa concede al cittadino, la possibilità di creare e compilare documenti di autocertificazione.

    La Normativa in Materia di Autocertificazioni

    Il D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” è la legge di riferimento che ha modificato le metodiche di relazione tra Cittadino e Pubblica Amministrazione.

    Questo significa, che per un Infermiere che lavora in Pubblica Amministrazione, potrà eseguire, la maggior parte delle dichiarazioni in quasi-totale autonomia e dunque autocertificandosi.

    Permesso che non tutti i dati siano autocertificabili vi elenco cosa può essere inserito e dichiarato nelle autocertificazioni:

    -Luogo e la data di nascita
    –Residenza
    -Cittadinanza
    –Stato di famiglia
    –Titolo di studio.
    -Godimento dei diritti civili e politici
    -Iscrizione in albi
    -Appartenenza a ordini professionali
    -Esami sostenuti
    -Qualifica professionale
    -Situazione reddituali o economica
    -Assolvimento di obblighi contributivi
    -Possesso e numero del codice fiscale, della Partita IVA e degli altri dati presenti nell’anagrafe tributaria
    -Stato di disoccupazione
    -Qualità di studente
    -Iscrizione presso un’associazione
    -Assenza di condanne penali e di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti fiscali registrati nel casellario giudiziale.
    -Assenza dello stato di liquidazione o di fallimento.

    Successivamente con il art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è stato reso obbligatorio l’accettazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle autocertificazioni. Di fatti, le stesse sono tenute a rifiutare ogni tipo di certificato che non sia autoprodotto dal cittadino, riferendosi a quanto sopracitato.

    Infine, secondo art. 2 DPR n. 445/2000, le autocertificazioni verso i privati erano possibili, a patto che quest’ultimi vi acconsentissero. Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 con la soppressione dell’art. 2 si introduce di fatto, un obbligo da parte dei Privati, di accettare le Autocertificazioni.

    Conseguenze di Autodichiarazioni Mendaci e dunque False

    La Pubblica Amminstazione ha la possibilità di eseguire controlli sulle dichiarazioni di un cittadino o di un dipendente. Questi utlimi sono responsabili di quanto dichiarato. Inoltre, essi sono, se consapevoli, anche punibili se la dichiarazione risulta mendace.

    Come descritto nell’art. 483 c.p., chiunque attesti il falso ad un pubblico ufficiale o in un atto pubblico è punito fino a due anni di reclusione. Se la dichiarazione è relativa a atti dello stato civile, la reclusione non può comunque essere inferiore ai tre mesi. Inoltre se qualcuno attestasse falsamente l’identità, lo stato o la qualità della propria o altra persona, secondo quanto descritto dall’art. 495 c.p, rischierebbe da uno a sei anni reclusione.

    L’Autocertificazione, il File in .doc e .pdf

    Adesso che conosci tutto sull’Autocertificazione, sappi che questo strumento ha la funzione di semplificare i processi in pubblica amministrazione. Per questo motivo, qualora tu avessi richiesto un permesso, ad esempio per la partecipazione ad un Concorso Pubblico, puoi consegnare alla Pubblica Amministrazione in cui lavori una “semplice” autocertificazione. Di seguito il file modello in .doc e .pdf

    Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
    Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
    (art. 47 d.p.r. n. 445/2000)

    Il sottoscritto/a ____________ nato/a ____________ il ____________ e residente in ________________ via ________________________ n. ___, C.F.: _________________, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000

    DICHIARA

    di aver partecipato in data _______________ al concorso pubblico __________________________________, indetto da ________________, sita in ___________________________.Dichiara altresì di essere stato informato che, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

    Luogo, data _____________ Firma del dichiarante ___________

    Ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto / è sottoscritta e inviata all’ ufficio competente tramite fax/e-mail, unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore

    Esempio di Autocertificazione per Prova Concorsuale