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Categoria: Legislazione Sanitaria

  • CCNL Sanità: Raggiunto l’accordo tra delusioni e festeggiamenti

    Ciò che è certo in questa professione è che ogni rinnovo di contratto gli stati d’animo sono contrastanti. Delusioni e festeggiamenti coabitano la stessa professione ogni volta che si conclude l’accordo con ARAN.

    Si è conclusa la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della Sanità pubblica per il triennio 2022-2024. Un traguardo atteso da migliaia di lavoratori, ma che lascia dietro di sé un’ombra di insoddisfazione, soprattutto tra gli infermieri, che vedono ancora una volta sfumare l’occasione di un vero riconoscimento professionale ed economico.

    Nonostante gli sforzi, le lunghe negoziazioni, le proteste e la mancata firma, per molti infermieri questo rinnovo si traduce nell’ennesima delusione. Le aspettative erano alte: una valorizzazione concreta della professione, mai avvenuta in periodo COVID, un adeguamento salariale che riflettesse l’impegno e le responsabilità quotidiane, e un miglioramento delle condizioni di lavoro.

    Purtroppo, il risultato finale sembra non aver colto minimamente queste esigenze. Molti infermieri esprimono un profondo senso di frustrazione, sottolineando come la specificità del loro ruolo, la complessità e il carico di lavoro, spesso estenuante, non siano stati adeguatamente riconosciuti.

    Le promesse di un incremento che potesse fare la differenza, in un contesto di crescente inflazione e di continuo sacrificio personale, sembrano essersi tradotte in un aumento insufficiente a colmare il divario con le aspettative e con le realtà professionali di altri Paesi europei.

    In effetti, qualora volessimo essere un po’ più spigolosi, bisognerebbe sottolineare che l’aumento non raggiunge nemmeno lontanamente l’erosione dello stipendio avvenuta a causa di una inflazione galoppante. A conti fatti, il rinnovo contrattuale ci ha comunque lasciati più poveri di prima. Lasciandoci con un potere d’acquisto sempre più basso.

    Si avverte la sensazione che, ancora una volta, la categoria sia stata lasciata ai margini, perdendo un’occasione preziosa per una svolta significativa.

    La conclusione del CCNL ha evidenziato una netta divisione all’interno del fronte sindacale. Da un lato, CGIL e UIL hanno espresso malumori e perplessità, sottolineando come l’accordo non risponda in maniera esaustiva alle richieste dei lavoratori e lasci irrisolte diverse questioni, in particolare per quanto riguarda la valorizzazione delle professioni sanitarie e le condizioni di lavoro.

    La loro insoddisfazione riflette la percezione di un accordo che non va oltre le aspettative minime, mancando un’opportunità per un cambiamento più incisivo.

    Dall’altro lato, Nursing Up, Nursind, FIALS e CISL hanno manifestato un plauso per l’accordo raggiunto. Nursing Up e Nursind, sindacati specifici degli infermieri, pur con le dovute riserve, sembrano aver riconosciuto nel contratto alcuni passi in avanti. Nursind, firmatario della prima proposta, ha sempre sostenuto la linea del concludere la trattativa e provare a chiedere maggiori risorse per la tornata successiva. Secondo Nursind le risorse economiche, già decise in finanziaria, non sarebbero mai aumentate e bloccare il rinnovo sarebbe stato un errore che avrebbe portato ad un ritardo sulla contrattazione successiva.

    Nursing up invece, ha bloccato il contratto in prima tornata, avvenuta prima delle RSU (Elezioni Sindacali), per poi firmare la nuova proposta, affermando che l’accessibilità all’area di elevata qualificazione anche da parte di infermieri senza laurea magistrale, è stato l’ago della bilancia. In questo frangente, i malumori degli infermieri sono stati molteplici.

    La CISL sempre d’accordo con la linea contrattuale proposta, invece, ha evidenziato l’importanza del rinnovo in un periodo complesso, sottolineando gli aspetti positivi dell’intesa raggiunta. CISL in RSU ha dimostrato tra l’altro di essere il sindacato maggiormente apprezzato dai professionisti sanitari.

    I malumori comunque non si sono fatti attendere e la linea di pensiero del “porto a casa perlomeno le briciole” si è contrapposta alla linea “Meglio niente che l’elemosina”.

    Certo è che l’insoddisfazione fa rumore e alcuni infermieri hanno manifestato la loro rabbia e delusione sui social. Sempre e solamente sui social network.

    In allegato il contratto firmato:

  • Stupefacenti e psicotropi in Reparto: Scarico, Carico e tutte le norme d’uso

    I farmaci stupefacenti e psicotropi sono medicinali che, a causa delle loro proprietà, possono essere utilizzati per scopi illeciti qualora entrassero in possesso di malfattori e criminali. Per questo motivo, la loro gestione in ambito sanitario è regolamentata da specifiche norme, finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti e a prevenire il traffico illecito di queste sostanze. In Italia, le norme di carico e scarico di sostanze stupefacenti in ospedale sono regolate dal Testo Unico delle Leggi in materia di Stupefacenti e Psicotropi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

    Norme di carico

    Il carico di farmaci stupefacenti e psicotropi in reparto è effettuato dal personale del servizio farmaceutico, che provvede alla consegna dei farmaci al responsabile dell’assistenza infermieristica che può essere un Infermiere incaricato oppure il coordinatore infermieristico. Il responsabile infermiere è tenuto a verificare la corrispondenza tra la consegna e la richiesta, e a registrare la movimentazione sul registro di carico e scarico. La richiesta si effettua tramite la compilazione del Modulario per l’approvvigionamento dei Reparti delle Aziende Ospedaliere o dei Presidi Ospedalieri o degli Ospedali presso la Farmacia Interna di medicinali a base di stupefacenti e sostanze psicotrope (DM 15/02/1996).

    Il registro di carico e scarico è un documento obbligatorio, che deve essere vidimato dal direttore sanitario o da un suo delegato. Il registro deve essere conservato in un luogo sicuro, accessibile solo al personale autorizzato.

    Le registrazioni sul registro di carico e scarico devono essere effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla movimentazione. Le registrazioni devono essere complete e accurate, e devono riportare le seguenti informazioni:

    • data e orario della movimentazione effettuata
    • nome del farmaco;
    • forma farmaceutica;
    • dosaggio;
    • quantità movimentata;
    • motivo della movimentazione.

    Norme di scarico

    Lo scarico di farmaci stupefacenti e psicotropi da reparto è effettuato dal personale infermieristico, su prescrizione medica. La prescrizione deve essere redatta in originale, e deve riportare le seguenti informazioni:

    • dati identificativi del paziente;
    • diagnosi;
    • nome del farmaco;
    • forma farmaceutica;
    • dosaggio;
    • quantità da somministrare.

    Il personale infermieristico è tenuto a verificare la corrispondenza tra la prescrizione e la giacenza dei farmaci in reparto. In caso di giacenza insufficiente, il personale infermieristico deve contattare il servizio farmaceutico per richiedere una nuova fornitura.

    Al momento dello scarico, il personale infermieristico deve registrare la movimentazione sul registro di carico e scarico, inserendo accuratamente le informazioni suddette di identificazione e tracciabilità del farmaco stupefacente somministrato. In tal caso sarà necessario fornire le seguenti informazioni:

    • Dati identificativi del paziente
    • Principio Attivo del Farmaco
    • Forma Farmaceutica
    • Quantità Scaricata
    • Quantità Rimanente in Giacenza
    • Eventuali Note (Indicando ad esempio l’effettiva somministrazione “5mg Morfina somministrati, 5 Mg distrutti”)
    • Firma dell’Infermiere o del Medico che scarica il farmaco.

    Altri accorgimenti

    Inoltre, i farmaci stupefacenti e psicotropi devono essere conservati in un armadio o contenitore non asportabile, chiuso a chiave, separato da altri prodotti. L’armadio o il contenitore deve essere collocato in un luogo sicuro, accessibile solo al personale autorizzato.

    Il personale che ha accesso ai farmaci stupefacenti e psicotropi deve essere adeguatamente formato e deve essere consapevole delle responsabilità che derivano da questa attività.

    Le chiavi di apertura dell’armadio o cassaforte farmaci stupefacenti devono essere consegnate all’infermiere responsabile o al coordinatore infermieristico. La gestione delle chiavi di apertura deve essere sempre tracciabile.

    In caso di cassaforte con codice di apertura, bisogna ricordare di modificare il codice in modo periodico informando solo gli infermieri e i medici che avranno accesso alla cassaforte farmaci.

    In caso di discrepanza in positivo o in negativo bisogna informare nell’immediato il coordinatore infermieristico o l’infermiere responsabile dei farmaci stupefacenti, il direttore di unità operativa e il servizio farmacia. Bisogna assolutamente riportare la quantità di farmaco presente e a doppia firma aggiornare il registro. Se necessario, in caso di discrepanza con il registro in negativo, contattare le forze dell’ordine per denunciare il fatto. In caso di discrepanza con il registro in positivo (ad esempio con i farmaci in forma liquida per somminstrazione via orale) potrà essere necessario eseguire il ricalcolo della quantità effettivamente presente e firmare l’aggiornamento del registro.

    Conclusione

    La gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi in reparto è una procedura complessa, che richiede la collaborazione di tutto il personale sanitario. La corretta applicazione delle norme in vigore è fondamentale per garantire la sicurezza dei pazienti e prevenire il traffico illecito di queste sostanze.

  • Sciopero della Sanità: Quali sono i principi fondamentali…

    l diritto allo sciopero è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione italiana (art. 40), che lo riconosce a tutti i lavoratori. Questo diritto è stato ulteriormente rafforzato dalla legge n. 146/1990, che ha stabilito che lo sciopero è un diritto inviolabile e che non può essere limitato se non per motivi di tutela dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale.

    Il diritto allo sciopero si applica anche agli infermieri di sanità pubblica. Tuttavia, in questo caso, è necessario tenere conto di alcuni aspetti specifici, legati alla natura dei servizi sanitari e alla tutela dei diritti dei pazienti.

    I presupposti dello sciopero

    In Italia, lo sciopero può essere proclamato da una o più organizzazioni sindacali, rappresentative o meno. La proclamazione deve essere fatta per iscritto e deve indicare la data, l’ora e la durata dello sciopero.

    Lo sciopero è valido se è stato votato dai lavoratori interessati con una maggioranza di almeno il 50% + 1.

    I servizi essenziali

    La legge n. 146/1990 prevede che lo sciopero non possa avere luogo in determinati settori, definiti “servizi essenziali”. I servizi essenziali sono quelli che, se sospesi, possono arrecare un grave pregiudizio alla collettività.

    Tra i servizi essenziali rientrano anche i servizi sanitari. In particolare, sono considerati servizi essenziali i seguenti:

    • L’assistenza ospedaliera, domiciliare e ambulatoriale
    • La continuità assistenziale
    • L’emergenza-urgenza
    • I servizi di prevenzione e di sanità pubblica

    Le prestazioni minime

    In caso di sciopero in un servizio essenziale, gli scioperanti sono tenuti a garantire le prestazioni minime previste dalla legge. Le prestazioni minime sono quelle necessarie a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

    In particolare, le prestazioni minime per gli infermieri di sanità pubblica sono le seguenti:

    • L’assistenza ai pazienti in condizioni di emergenza
    • L’assistenza ai pazienti in condizioni di fragilità
    • Le attività di prevenzione e di sanità pubblica

    In questo caso si procederà alla precettazione dei dipendenti che devono garantire le prestazioni minime.

    La precettazione

    Dal punto di vista legale, la precettazione è un provvedimento amministrativo che impone a un lavoratore di prestare servizio in occasione di uno sciopero. La precettazione è consentita solo in caso di servizi essenziali, come i servizi sanitari.

    In particolare, la legge n. 146/1990 prevede che la precettazione possa essere disposta dal Prefetto, su richiesta del Ministro della salute o del Presidente della Regione, in caso di sciopero in un servizio essenziale.

    La precettazione deve essere motivata e deve indicare le prestazioni che il lavoratore è tenuto a svolgere. Le prestazioni devono essere necessarie a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

    La giurisprudenza italiana ha chiarito che la precettazione è un provvedimento che deve essere utilizzato con cautela. In particolare, il Prefetto deve valutare attentamente la necessità di disporre la precettazione e deve garantire che le prestazioni imposte non arrechino un pregiudizio grave alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

    Nel caso degli infermieri di sanità pubblica, la precettazione può essere considerata corretta solo se risponde ai seguenti requisiti:

    • La precettazione deve essere motivata da un’esigenza di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. In particolare, la precettazione deve essere giustificata da un’immediata esigenza di assistenza ai pazienti in condizioni di emergenza o di fragilità.
    • Le prestazioni imposte devono essere proporzionate al fine perseguito. In particolare, le prestazioni non devono arrecare un pregiudizio grave alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
    • Le prestazioni imposte devono essere rese in condizioni di sicurezza. In particolare, i lavoratori devono essere adeguatamente formati e addestrati per svolgere le prestazioni richieste.

    Ecco alcuni esempi di situazioni in cui la precettazione di un infermiere di sanità pubblica può essere considerata corretta:

    • In caso di emergenza sanitaria, come un’epidemia o un’emergenza climatica.
    • In caso di grave carenza di personale, che possa mettere a rischio la salute e la sicurezza dei pazienti.
    • In caso di necessità di garantire la continuità assistenziale a pazienti fragili, come neonati o anziani.

    Le sanzioni

    Lo sciopero abusivo, cioè quello proclamato in violazione della legge, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 2.065 euro.

    La giurisprudenza

    La giurisprudenza italiana ha chiarito che il diritto allo sciopero degli infermieri di sanità pubblica è subordinato al rispetto di alcuni principi fondamentali, tra cui:

    • Il principio della proporzionalità. Lo sciopero deve essere proporzionato al fine perseguito. In particolare, non deve arrecare un pregiudizio grave alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.
    • Il principio della tutela dei diritti dei pazienti. Gli scioperanti sono tenuti a garantire le prestazioni minime necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti.
    • Il principio della trasparenza. I lavoratori interessati devono essere informati in anticipo dell’imminente sciopero.

    La situazione attuale

    In Italia, il diritto allo sciopero degli infermieri di sanità pubblica è un tema controverso. Da un lato, c’è chi sostiene che questo diritto sia fondamentale per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e per promuovere il confronto sindacale. Dall’altro lato, c’è chi sostiene che lo sciopero in un servizio essenziale, come la sanità, possa arrecare un grave pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei cittadini.

    Nel corso degli ultimi anni, si sono verificati numerosi scioperi degli infermieri di sanità pubblica, in particolare in occasione di campagne salariali o di proteste contro la carenza di personale.

    In futuro, è probabile che la questione del diritto allo sciopero degli infermieri di sanità pubblica continuerà a essere oggetto di dibattito.

  • Cartella Clinica: Durata e Validità della Documentazione

    La cartella clinica, unitamente ai relativi referti, rappresenta un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico-sanitario. Dunque, che fine fanno tutte le cartelle cliniche dei nostri pazienti dimessi o defunti?

    Questo articolo si basa su una specifica richiesta di una RSA e diretta al sottoscritto. La domanda che mi si è posta è stata la seguente: “Al decesso di uno dei nostri ospiti, cosa dobbiamo fare con la cartella clinica di quest’ultimo?”

    In questo articolo andremo ad analizzare questa interessante tematica.

    La norma

    La norma che interessa questa tematiche è il Decreto del Presidente della Repubblica n°1409 del 1963 (D.P.R. 1409/63), nello specifico l’articolo 30 del predetto decreto.

    L’articolo prevede che le cartelle cliniche siano conservate illimitatamente, per almeno 40 anni in un archivio corrente e successivamente in una sezione separata di archivio istituita dalla struttura sanitaria.

    Questo significa che non è possibile disfarsi di alcuna documentazione del paziente.

    Inoltre, in ordine alla conservazione del documento una circolare del Ministero della Sanità (n.900 2/AG454/260), emanata il 19 dicembre 1986 stabilisce che “le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico-sanitario”. Introduzione peraltro di questo articolo.

    Il resto della documentazione

    Dunque ad esclusione della cartella clinica e dei referti, le radiografie e la restante documentazione diagnostica, come indicato dalla circolare del Ministero, hanno invece tempo di conservazione pari a 20 anni. Limite che va inteso come minimo e solo se non in presenza di ulteriore normativa che allunghi questo limite.

    Responsabilità Cartella Clinica

    Secondo l’Art.10 del Codice di Deontologia Medica, il Medico è responsabile di custodire la Cartella Clinica durante la fase di degenza del paziente, così come si evince dalla lettura dell’art.7 del DPR n.128 del 1969, mentre al momento del passaggio della cartella clinica all’archivio centrale, la responsabilità si trasferisce al direttore sanitario dell’ente.

    L’Infermiere invece, come da Articolo 33 del Codice Deontologico dell’Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.

    Circolazione della Cartella Clinica

    Se invece volessimo analizzare le responsabilità, gli obblighi e le caratteristiche della circolazione della Cartella Clinica, bisogna prendere come riferimento il DPR n.128 del 1969 nello specifico l’art. 5. Quest’ultimo, identifica tra i destinatari del rilascio e della cessione di questa documentazione:

    • il paziente stesso;
    • la persona fornita di delega conformemente alle disposizioni di legge;
    • tutti i soggetti appartenenti al servizio sanitario pubblico (visto come “obbligo da parte dell’ente ospedaliero di trasmettere copia della cartella clinica a un altro soggetto del servizio sanitario che abbia strumentalmente bisogno della cartella clinica per erogare il servizio di sua competenza”);
    • il medico curante;
    • gli enti previdenziali (INAIL-INPS);
    • l’autorità giudiziaria;

    La Legge n.675 del 31 dicembre 1996 sulla tutela della privacy, si applica in modo definitivo e chiaro in quanto a trattamento dei dati sensibili, di cui la cartella clinica è la massima espressione.

    Infine, il 19 maggio 2000 l’Autorità garante della privacy ha rigorosamente disciplinato i limiti da rispettare nell’accesso alla cartella clinica da parte degli sponsor di sperimentazione clinica.

    In quanto invece al Codice Deontologico dell’Infermiere, il professionista si basa sull’Articolo 19 e 27 del codice citato per tutelare la riservatezza, la privacy ed il segreto professionale.

    Fonti:

    Omceo Messina: Link

    Codice Deontologico Infermiere: Link

  • Esonero dal Periodo di Prova dell’Infermiere

    Nell’articolo precedente, abbiamo affrontato in generale il tema del Periodo di Prova per l’Infermieri di Pubblica amministrazione che opera sotto contratto CCNL 2019-2021.

    Come nel precedente contratto, anche l’attuale CCNL prevede dei casi dove il lavoratore è esonerato dal periodo di prova. Ci sono però, per la prima volta, alcune novità sui contratti a tempo determinato. Infatti il nuovo CCNL prova a chiarire le casistiche laddove è possibile considerare valido il periodo di prova superato nei contratti a tempo determinato.

    Nell’articolo 40, che tratta la tematica del periodo di prova, si cita l’esonero da quest’ultimo, nell’esattezza nel comma 11 e 12.

    Il comma 11 recita come segue:

    Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti:
    a) con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
    b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
    c) che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente);
    d) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione.

    Comma 11, Articolo 40 del CCNL 2019-2022

    Parafrasando quanto su scritto, i dipendenti sono esonerati dal periodo di prova nelle seguenti situazioni:

    • Se hanno prestato lavoro con contratto a tempo determinato per almeno 12 mesi, anche non continuativi, nella medesima area/categoria/livello economico.
    • Se hanno prestato lavoro con contratto a tempo determinato o indeterminato che lo hanno già superato.
    • Se hanno effettuato un passaggio di profilo all’interno di un area della stessa azienda
    • Se hanno effettuato progressioni tra aree con procedura selettiva interna (ad esclusione del personale di elevata qualificazione)

    Il comma 12 dell’articolo preso in esame invece recita:

    Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.

    Comma 12, Articolo 40 del CCNL 2019-2021

    Nella fattispecie, inserisce la possibilità di esonerare dal periodo di prova coloro che hanno svolto almeno 12 mesi, anche non continuativi, di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione di altro comparto.

    In allegato il CCNL di riferimento.

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  • Prendere Farmaci o Oggetti dal proprio reparto: Cosa si rischia…

    Il problema…

    La disponibilità immediata e vicina di farmaci e presidi utili al primo soccorso ha portato, nel corso degli anni, alcuni professionisti a acquisire l’errata (più correttamente illegale) abitudine di appropriarsi di presidi ospedalieri per ragioni meramente personali. Sebbene spesso si tratti di piccole quantità o di piccoli valori (come ad esempio una compressa di paracetamolo), il problema è noto da anni e le dinamiche che girano attorno sono, a mio parere, molto interessanti.

    Certamente comprendo che sembri un’esagerazione far finire nei guai un dipendente per una singola compressa per il mal di testa, però in linea (nemmeno del tutto) teorica è una possibilità.

    Appropriarsi di una proprietà dello stato per trarne vantaggio è certamente un reato. Inoltre bisogna considerare che è anche un danno economico che si perpetua nei confronti della pubblica amministrazione. Infine bisogna tenere a mente che il soggetto che compie il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio; questo rende tutto più complesso. Infine, queste azioni rientrano nell’illecito disciplinare, in quanto propriamente specificato nel Codice di Comportamento del Pubblico Dipendente.

    Analizzeremo dunque i vari aspetti di questa problematica, specificando cosa si potrebbe rischiare, nell’appropriarsi di qualcosa appartenente alla pubblica amministrazione.

    I Reati che si commettono…

    Prendere senza alcun diritto materiale o farmaci dalla propria unità operativa ci mette di fronte a diversi illeciti che di seguito vedremo. La giurisprudenza punisce tale azione come segue:

    Furto – art 624 c.p.

    “Il furto consiste nella sottrazione illegittima e dolosa della cosa altrui a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.”

    Art. 624 Codice Penale – Fonte Brocardi.it

    Come in citazione, l’articolo interessato è il 624 del Codice Penale. Si specifica che l’azione deve essere dolosa e la sottrazione deve portare un profitto per se o altri.

    Reato di peculato – art. 314 c.p.

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

    Art. 314 Codice Penale – Fonte Gazzetta Ufficiale

    La norma dunque punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

    Al secondo comma, la medesima norma prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, questa, dopo l’uso, sia stata immediatamente restituita. La tenuità del fatto non giova dal punto di vista delle pene inflitte.

    Bisogna poi ricordare che qualora si parlasse di farmaci stupefacenti, i reati possibili sarebbero molti di più. A tal proposito, invitiamo a leggere l’articolo sulla gestione degli stupefacenti che verrà pubblicato a breve.

    Norme di Comportamento

    In caso di procedimento penale per uno dei reati su elencati, è prevista la sospensione dalla Pubblica Amministrazione e il successivo, in caso di conferma, licenziamento.

    Il dipendente che commette tali reati inoltre contravviene agli articoli 1, 2 e 3 del Codice di Comportamento del Pubblico Dipendente.

    Nei primi tre articoli si definisce che il Dipendente pubblico, deve dunque essere diligente, leale e imparziale. Egli non svolge attività che può contrastare con il corretto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Egli inoltre non utilizza beni di proprietà della PA per fini privati.

    Per tal motivo la semplice azione di appropriarsi di un prodotto o di un servizio della Pubblica Amministrazione utilizzandolo per fini privati può diventare motivo di contestazione sul lato disciplinare e portare ad un possibile licenziamento.

  • Infermieri: Orario Lavorativo, Limiti, Turni e Straordinari

    Tra gli articoli più letti in questo portale dedicato alla professione si denota un certo interesse a comprendere al meglio i diritti e doveri che ruotano attorno alle normative sugli orari e riposi di servizio.

    In questo articolo proverò brevemente a elencare tutte le informazioni necessarie da sapere.

    Orario Lavorativo

    Ogni infermiere in sanità pubblica (e molti anche di sanità privata) hanno un orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali.

    Queste 36 ore possono essere organizzate, a seconda delle decisioni aziendali, su 6 giorni o su 5 giorni. Nel primo caso ogni turno ordinario conterà 6 ore lavorative, nel secondo caso 7 ore e 12 minuti.

    N.B. Per sapere come conteggiare il proprio debito orario collegati a questo articolo!

    Inoltre è importante sapere che sebbene l’orario ordinario sia di 36 ore, per un turnista quest’ultimo potrebbe variare. Il turnista non potrà mai fare più di 44 ore settimanali e meno di 28 ore.

    Ad ogni caso, si prevede un generico obbligo di garantire al dipendente il giusto riposo psico-fisico.

    Bisogna ricordare che con l’entrata in vigore del nuovo CCNL, la programmazione del turno lavorativo deve essere disponibile entro il giorno 20 del mese precedente.

    Riposo

    Con il decreto legislativo 66/2003, si introduce l’obbligo per l’azienda di garantire almeno 24 ore di riposo nei 7 giorni lavorativi. Qualora questo, per esigenze di servizio, non fosse possibile, bisogna garantire almeno 48 ore nei 14 giorni lavorativi.

    Il riposo tra un turno e l’altro deve essere di almeno 11 ore consecutive. Ogni attività aziendale, ad esempio per eventi formativi obbligatori, interrompe il riposo. Quest’ultimo dovrà essere recuperato fino al raggiungimento delle 11 ore di riposo. Questo recupero potrà essere effettuato entro 3 giorni dal riposo saltato.

    Infine bisogna tenere a mente che nei turni che superano le 6 ore consecutive di lavoro è necessario garantire 30 minuti di pausa per consumare il pasto oppure per il recupero delle energie.

    In un anno inoltre il dipendente ha diritto a 52 riposi. Il riposo non può essere remunerato, dunque deve essere sempre fruito. Per ulteriori informazioni sul riposo collegati a questo articolo.

    Straordinari e Banca ore

    Lo straordinario, come suggerisce la parola, è un evento eccezionale e non previsto in modo programmatico. Il massimo di ore straordinarie accumulabili in un anno sono 180 ore, in taluni casi il limite può essere portato a 250 ore con scostamenti del 5%. Per il dipendente che accetta o è chiamato a coprire un turno straordinario è prevista una maggiorazione sullo stipendio. Ogni azienda gestisce i propri codici di timbratura e il bonus per il dipendente ma in linea teorica, la maggiorazione non potrà mai scendere sotto il 15% nei giorni della settimana, del 30% nei giorni festivi o le notti e del 50% nei turni notturni e festivi.

    Gli straordinari inoltre possono essere pagati, oppure recuperati come giornate di riposo, in tal caso di parlerà di banca ore o monte ore. Questo è deciso dall’azienda e spesso viene data la possibilità al dipendente di decidere cosa mettere in pagamento e cosa accostare in monte ore. In linea teorica, il riposo compensativo (sfruttando le ore di straordinario accumulate) deve essere goduto entro 4 mesi. Sebbene il monte ore debba essere sempre a quota zero entro la fine dell’anno può succedere che le aziende concedano di riportare le ore all’anno successivo, oppure mettano in automatico in pagamento tutti gli straordinari entro la fine dell’anno. Queste sono valutazioni da fare in base alle direzioni aziendali e gli accordi sindacali in essere.

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  • Infermieri: La differenza tra sindacato di categoria e generalista

    Cos’è un sindacato…

    L’accezione comune designa col termine “sindacato” un organismo che riunisce una determinata categoria di lavoratori con lo scopo di difenderne gli interessi. In realtà il termine definisce un organismo che rappresenta in generale le categorie produttive, siano esse costituite da lavoratori che da datori di lavoro.

    La storia dei sindacati è però soprattutto storia dei lavoratori (operai, contadini, impiegati) che si riuniscono allo scopo di difendere gli interessi delle loro categorie. I sindacati, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, vengono anche definiti “parti sociali”.

    I sindacati dunque sono associazioni di lavoratori (di categoria o generalisti) che hanno come obiettivo quello di esercitare la “rappresentanza” degli stessi, in sede di contrattazione. Il fine è di firmare accordi vincolanti per datori di lavoro e lavoratori cui si riferisce l’intesa.

    In tal modo, i Sindacati intervengono in sede di firma dei contratti privati o integrativi aziendali ed in sede di contrattazione con l’ARAN, per quanto concerne il pubblico impiego. Il Sindacato inoltre, interviene nei casi specifici, dunque nelle aziende al fine di proteggere il lavoratore da eventuali mancate espressioni del contratto in essere. Il tuolo è quello di conservare e migliorare i diritti degli appartenenti all’intera classe di lavoratori che rappresentano.

    Quello della rappresentanza collettiva e individuale ad ogni modo, non è l’unico compito del sindacato. In termini sintetici e superficiali, i servizi offerti possono essere i seguenti:

    • assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro
    • controllo di documenti e buste paghe emesse dal datore di lavoro
    • supporto nell’impugnazione del licenziamento e altri provvedimenti disciplinari
    • attività di orientamento, formazione e qualificazione
    • tutela e assistenza del lavoratore nei confronti di enti previdenziali e assicurativi
    • consulenza e assistenza fiscale, catastale, tributaria 
    • Fornitura di Assicurazioni Professionali

    I servizi ovviamente non sono gratuiti, infatti essere parte di un sindacato significa dare una percentuale del proprio stipendio che si aggira intorno all’1%.

    L’importanza dei sindacati dunque sta nella tutela del lavoratore e dei diritti dello stesso. Il sindacato, essendo la rappresentanza del lavoratore, è tenuto a tutelare quest’ultimo attraverso la firma di accordi vincolanti per tutti i lavoratori cui si riferisce l’intesa. Dunque in tavolo contrattuale, saranno i vari sindacati a contrattare i termini del nuovo rinnovo.

    I Sindacati comunicano con le istituzioni e con le Aziende quando si parla di Contrattazione Nazionale e Aziendale e tutelano i lavoratori in campo contrattuale e nelle dispute con le aziende sanitarie.

    La differenza tra Generalista e Di Categoria…

    Dobbiamo premettere che il termine “Generalista” è noto sui social network e fa riferimento ad una particolare categoria di sindacati. Il termine sembra essere coniato per lo più in forma dispreggiativa e non ha carattere ufficiale. Il termine Categoria invece è usato comunemente ed in accezione descrittiva.

    La differenza che ne deriva tra il sindacato “generalista” o “di categoria” è meramente dipendente dal gruppo di iscritti che quest’ultimo accoglie.

    Parlando dei “sindacati generalisti“, potrete notare che essi accostano al nome del sindacato, diciture del tipo “FP”. Quest’ultimo sta a significare “Funzione Pubblica” ed indica che al suo interno sono raggruppati tutti i lavoratori che appartengono al comparto pubblico. Tendenzialmente ed unicamente quello sanitario pubblico.

    In questo caso è previsto che tutti i dipendenti appartenenti al comparto (come indicato dal contratto nazionale) possono iscriversi e farne parte. Ciò sta ad indicare Infermieri, OSS, Fisioterapisti, Amministrativi o qualsiasi altro dipendente dell’azienda.

    Ma quali sono i pro e i contro di un sindacato di carattere “generalista”? Solitamente tali sindacati hanno un numero ampio di iscritti, portandoli ad essere molto più rappresentativi ed ad avere più potere contrattuale di fronte alle aziende. Di contro, questi sindacati dovrebbero, e qui il condizionale è d’obbligo, mirare al bene comune e non pertanto al raggiungimento di alcuni obiettivi specifici per una o l’altra professione.

    Parlando invece dei sindacati “di categoria”, nel nostro caso si fa riferimento a quei sindacati che ammettono al loro interno Infermieri oppure più in generale solo Professionisti Sanitari. Ovviamente tali sindacati espandono la loro azione solo nel campo sanitario, spesso dividendosi tra settore pubblico e settore privato.

    Anche qui abbiamo sia pro che contro nello scegliere un sindacato di “categoria”. Certamente un elemento importante, tra i contro, è il numero inferiori di iscritti, dipeso fisiologicamente da un numero più esiguo di lavoratori rappresentati. Tra i pro, invece spicca l’interesse personalizzato e specifico nelle necessità della professione che rappresenta. Dunque un Sindacato di Categoria dovrebbe, e anche qui il condizionale è d’obbligo, tutelare la professione che rappresenta.

    Le differenze che intercorrono tra i vari sindacati non è materia che verrà affrontata nell’articolo, limitandomi a segnalare che sia la quota di iscrizione e sia i servizi offerti possono essere molto differenti tra un sindacato e l’altro.

    Se ti è piaciuto l’articolo, commenta e partecipa al dibattito e ricordati di iscriverti alla nostra newsletter!

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  • Rinnovo CCNL Sanità: Il 2 Novembre 2022 la firma (Tabella Incrementi e Arretrati)

    Finalmente è arrivata la data sperata da tutti gli infermieri in attesa degli aumenti previsti dal CCNL 2019-2021: 2 Novembre 2022, Firma del nuovo CCNL.
    Definirlo “Nuovo” in realtà solleva quella spiacevole sensazione di insoddisfazione nei confronti delle istituzioni che ormai ogni italiano ha imparato a conoscere.

    Come sappiamo il 2 Novembre 2022, le professioni sanitarie firmeranno il contratto che fa riferimento al periodo che va dal 1 Gennaio 2019 e che termina il 31 Dicembre 2021. Ovviamente questo contratto sostituirà quello attualmente in vigore (2016-2018) e diverrà il nuovo punto di riferimento per i professionisti. Permane però che il rinnovo programmato per il giorno di commemorazione dei defunti, fa riferimento ad un contratto che a pensarla bene è scaduto da circa 11 mesi.

    L’ormai ex-ministro della Pubblica Amministrazione, On. Brunetta aveva garantito tramite il suo profilo Facebook che il contratto sarebbe arrivato a Gennaio senza ulteriori ritardi, sbandierando il 5% di aumenti previsti per gli infermieri. Ora sappiamo che il ritardo c’è stato.

    Fino all’ultimo alcuni interessi politici e di gioco dei troni hanno interessato la classe medica (non tutta per carità) appartenente a due sigle sindacali. Quest’ultime hanno provato a mettersi di traverso ad alcuni articoli del nuovo CCNL. In particolare l’Articolo 28. Le contestazioni riguardavano la possibilità di carriera dirigenziale e di direzione da parte delle professioni sanitarie. Sebbene la legge lo preveda, per il gioco dei troni è senza dubbio un fastidio in più. L’appello alla corte dei conti è caduto nel vuoto e lo stesso presidente dell’ARAN ha respinto ogni tipo di critica e velleità da parte dei sindacati in questione.

    Con il via libera della Corte dei Conti l’ultimo step è la firma. Finalmente il 2 Novembre metteremo la parola fine a questo rinnovo contrattuale, che ai nostri occhi è sembrato il protagonista di una novella di Tolkien.

    Di seguito le tabelle di riferimento. Ricordati di iscriverti alla nostra Newsletter!

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  • Ipotesi di Contratto CCNL Sanità 2019-2021 (Il Documento)

    Per iniziare vorremmo ringraziarti per esserti iscritto alla nostra Newsletter. Se il tuo timore è che ci si metta a spammare newsletter o pubblicità, possiamo rassicurarti: Questo non succederà mai!

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    Al contempo vorremmo che in questo periodo riflettessimo di più su quello che è stato raggiunto con il rinnovo contrattuale. Attualmente è solo un’ipotesi, ma sembrerebbe che abbia avuto il beneplacito di tutte le organizzazioni sindacali, dunque, escluse modifiche dell’ultimo minuto, il cosi tanto sofferto contratto entrerà in vigore presto (dopo ultima revisione della Corte dei Conti).

    In realtà quel “presto” ha un chè di amaro. Di fatti, il “Nuovo CCNL Sanità” entrerà in vigore con un difetto classico italiano: é già scaduto. Effettivamente, questo contratto fa riferimento al 2019-2021.

    Le novità sono importanti, cambiano le aree di appartenenza. E gli aumenti, sebbene il nostro sforzo in periodo pandemico e l’infazione che attualmente si aggira intorno al 6,8%, saranno di circa il 7,22%.

    Il nostro potere di acquisto dunque rimarrà in pratica invariato. Gli infermieri e le sigle sindacali festeggiano lo spostamento della classe infermieristica dallo stato di povertà allo stato di semi-povertà.

    Noi non siamo felici di questo contratto. Non siamo felici di non aver letto menzione sulle condizioni lavorative.

    Sui tanti obblighi e i pochi diritti, vedasi il diritto di Sciopero. Eliminato e strappato via totalmente per gli operatori in sanità.

    Siamo poco felici di aver visto i nostri arretrati tagliati da calcoli forfettari. Quasi convegna più agire in ritardo e dare un contentino, rispetto al dimostrare la propria serietà istituzionale.

    Alcuni festeggiano. Noi non lo facciamo. Accettiamo questo contratto perchè tutti i sindacati, TUTTI, ivi compresi quelli che si pubblicizzano come “diversi”, hanno firmato e gioito di questo contratto. Accettiamo questo contratto perchè non possiamo fare altrimenti.

    Stiamo scrivendo ed editando l’articolo che andrà a spiegare in breve il nuovo contratto sanità. Probabilmente saremo costretti a farne più di uno, per provare a spiegare le varie novità

    Nel frattempo alleghiamo l’ipotesi di contratto ritrovabile sul sito dell’ARAN.