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Categoria: Legislazione Sanitaria

  • Rapporto Infermiere-Pazienti: Il minutaggio, l’assistenza e l’organico

    Introduzione al tema trattato

    Uno dei problemi principali quando parliamo di organico di reparto è il numero di infermieri in relazione al numero di pazienti. In Italia, non esiste un obbligo di rapporto infermiere/paziente, ma una norma del 1988, ci fornisce delle indicazioni sul numero di infermieri da avere in organico. Nei paesi anglosassoni, noti per una profonda responsabilità, sopratutto in sanità, hanno più volte affrontato la questione.
    Sembrerebbe infatti che alcune nazioni mirino a determinare, con estrema precisione, il numero di pazienti per ogni infermiere. Norma che obbligherebbe le strutture sanitarie ad un adeguamento.

    In Italia, la normativa di riferimento è, come suddetto, decisamente datata. Inoltre, in quasi vent’anni di spending review e di riduzione del budget, la sanità versa in una situazione critica. Una situazione che fa temere per l’erogazione dei servizi minimi e che di conseguenza non potrà mai portare a considerare l’aspetto qualitativo del problema.

    La mancanza di infermieri e medici ha portato a tagli ulteriori di personale, a fronte di una domanda che in realtà si presenta sempre crescente. Ed ecco che infermieri si ritrovano a prendersi cura di 15 o 16 pazienti. Una follia all’italiana. Nessuna regione è risparmiata da questa tossica visione della sanità pubblica. Dal Veneto alla Lombardia e dalla Sicilia alla Puglia, tutti guardano la sanità come un costo da tagliare, partendo ovviamente dalla voce in bilancio per le Risorse Umane.

    E al di là delle comuni pubbliche dichiarazioni propagandistiche, dell’uno o l’altro politico di turno, il risultato è sempre lo stesso. La sanità italiana è allo sfascio. E nulla di concreto è stato fatto per risolvere il problema.

    Basterebbe comprendere che un inadeguato rapporto Infermieri/Pazienti è motivo di un aumento di infezioni ospedaliere, morte del paziente, errori terapeutici e cadute.

    La Normativa sull’Organico di Reparto

    In Italia, come già detto, non esiste una legge che determina l’organico minimo di personale infermieristico in base ai posti letto. Questo viene demandato alle Regioni che istituiscono dei propri standard e requisiti.

    Le regioni comunque, si appoggiano ad una norma, ovvero il DM (Decreto Ministeriale) 13/9/1988 (Scaricabile a questo link) – “Determinazione degli standard del personale ospedaliero” che risulta tuttora il documento di riferimento assoluto.

    Come detto, successivamente le Regioni determinano i propri standard, pubblicando le loro direttive/leggi regionali.

    Il Rapporto Infermiere/Paziente

    Andando però ad analizzare quelle che sono le specifiche dettate dal Decreto Ministeriale suddetto, l’articolo 3 identifica il rapporto tra Infermieri (e Medici) e Pazienti necessario per la gestione di un reparto.

    I rapporti sono ovviamente differenziati per area:

    8 Posti Letto Terapia intensiva24 infermieri
    8 Posti Letto Terapia sub intensiva12 infermieri
    20 Posti Letto Specialità ad elevata assistenza22 infermieri
    20 Posti Letto Specialità a media assistenza16 infermieri
    32 Posti Letto Specialità di base 17 infermieri (Chirurgia e Medicina)
    12 Infermieri (Ostetricia – 20 posti letto)
    12 Infermieri (Geriatria – 20 posti letto)
    13 infermieri (Riabilitazione – 32 posti letto)
    13 Infermieri (Lungodegenza – 32 posti letto)

    Bisogna però ricordare che questo rapporto, non indica un rapporto minimo, bensì un’indicazione generale. I rapporti minimi vengono definiti su base regionale. A tal proposito, sono state rilasciate le Linee d’indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche (scaricabili a questo link).

    Alleghiamo due comode tabelle, estratte dalle linee guida sopra pubblicate.

    Ad ogni modo, è sufficiente consultare quanto pubblicato nei BUR (Bollettini Ufficiali Regionali) di ciascuna Regione per comprendere quale è il numero minimo di infermieri necessario nella nostra unità di degenza.

    Conclusioni

    L’articolo può sembrare poco chiaro o poco ricco di informazioni, ma purtroppo è quanto disponibile attualmente sul lato normativo quando si parla di organico di reparto. Questo profondo gap con il resto d’Europa è probabilmente uno dei motivi per cui esiste così tanta disparità a livello regionale in ambito assistenziale.

    Fonti Utilizzate:

  • INFERMIERI: Nuova Assunzione in Pubblica Amministrazione, cosa c’è da sapere…

    Hai vinto un Concorso pubblico e ti sei piazzato in un’ottima posizione. Attendi da qualche giorno il “telegramma” e finalmente ti arriva.

    Ti domandi come può, una nazione che si considera al passo con la tecnologia, poter ancora mandare Telegrammi per l’assunzione, considerando tra l’altro che ogni professionista infermiere è obbligato per legge ad avere un domicilio digitale (PEC), ma passi oltre e festeggi per il tuo risultato.

    Le strade che ti trovi innanzi, sono differenti, in questo articolo proveremo ad analizzare le più frequenti.

    Assunzione, norme fondamentali

    Una delle regole principali da ricordare è che da quando ne viene fatta richiesta dall’azienda (anche in via telematica), il futuro assunto ha non meno di trenta giorni di tempo per consegnare tutta la documentazione prevista dal bando.

    Il Comma 5 dell’Articolo 24 del CCNL Sanità, ci ricorda inoltre che su richiesta dell’interessato è possibile prorogare questo tempo di altri quindici giorni.

    Affinché sia valido, i contratti devono riportare sempre le seguenti specifiche (Art.24 Comma 2 CCNL 2018-2021):

    a. tipologia del rapporto di lavoro;
    b. data di inizio del rapporto di lavoro;
    c. categoria, profilo professionale e livello retributivo iniziale;
    d. attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle
    vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
    e. durata del periodo di prova;
    f. sede di prima destinazione dell’attività lavorativa;
    g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato

    Lavori a Tempo Determinato in Pubblica Amministrazione e sei stato assunto in altra azienda sanitaria pubblica.

    Come segnalato in questo articolo di The Nursing Post, il preavviso nei contratti a tempo determinato, viene calcolato col rapporto di 1 giorno per ogni 15 giorni lavorativi. In caso di frazione dell’unità, sarà necessario arrotondare per eccesso. Alla fine di quel periodo posso ritenermi svincolato e iniziare, anche per continuità a lavorare nella nuova amministrazione.

    Dopo aver ricevuto comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione, si ha tempo trenta giorni per reperire la documentazione richiesta. Completata questa procedura, concorderete con la Direzione e le Risorse Umane il giorno di inizio presso il vostro nuovo lavoro. L’azienda vi chiederà la data ultima lavorativa della precedente esperienza lavorativa e vi proporrà la continuità contrattuale.

    La data ultima verrà ovviamente concordata in base alle vostre esigenze e le esigenze dell’Azienda pubblica che vi assume. Ricordate che se dovete utilizzare i vostri giorni di ferie rimanenti, sarete costretti a ritardare la vostra data ultima di lavoro.

    Vi verrà richiesto di presentare la documentazione a vostra disposizione al Medico del Lavoro, ed evebtualmente, se non in vostro possesso, eseguire sia gli Esami Ematici che l’Elettrocardiogramma. Il Medico del Lavoro vi darà l’idoneità al lavoro.

    Ricordate che potreste richiedere l’esonero del periodo di prova, come spiegato nel presente articolo. Attenzione l’Azienda non è obbligata a farlo.

    Lavori a Tempo Indeterminato in Pubblica Amministrazione e sei stato assunto in altra azienda sanitaria pubblica.

    Qualora lavoraste già in pubblica amministrazione con un contratto a tempo Indeterminato e aveste terminato il vostro periodo di prova, avete da comunicare i termini di preavviso, che saranno differenti a seconda del vostro periodo lavorativo eseguito nell’azienda che state lasciando. Come sopra segnalato, i termini sono tutti indicati in questo articolo, nello specifico le tempistiche di preavviso saranno le seguenti:

    Il preavviso obbligatorio è così ripartito (comma 1 art. 72 CCNL Sanità):
    a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
    b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
    c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
    In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

    Dovete comunicare all’azienda che vi assumerà il vostro preavviso. Come già detto, tutte le pratiche dovranno essere eseguite in 30 giorni, pena la decadenza dell’assunzione.
    Ciò significa, che appena riceverete la chiamata, siete tenuti ad eseguire tutte le visite di controllo e la consegna della documentazione, e accordarvi per la data di primo inizio in base a quelle che sono le vostre necessità contrattuali.

    Qualora voi foste nel vostro periodo di prova, si pongono due possibilità:

    • Siete nel primo trimestre del periodo di prova
    • Siete nel secondo trimestre del periodo di prova

    Nel primo caso, sarete tenuti a dare comunicazione di voler recedere il contratto. il CCNL però prevede che la recessione del contratto immediata può avvenire nel secondo trimestre. Per questo motivo potrebbero chiedervi di concludere il primo trimestre o in alternative indennizzare l’azienda per il periodo dovuto e non svolto.

    Nel secondo caso, come previsto dal CCNL e spiegato in questo articolo, non dovrete dare alcun preavviso, la vostra comunicazione sarà sufficiente per la recessione immediata del contratto.

    Lavori a Tempo Determinato in una Pubblica Amministrazione e sei stato assunto a tempo Indeternimato nella stessa Pubblica Amministrazione

    La procedura di assunzione non è differente da quella ex-novo. Sarete tenuti nei 30 giorni dalla chiamata a consegnare tutta la documentazione necessaria. Le risorse umane e la medicina preventiva potrebbero però snellire la procedura in quando già in possesso di una visita medico-preventiva e della documentazione della prima assunzione.

    Terminata quella fase, potete parlare con la Direzione delle Professioni Sanitarie e richiedere di rimanere nell’Unità Operativa in cui lavorate, oppure richiederne una seconda. Questo ovviamente dipende dalla disponibilità in azienda.

    Se deciderete di procedere con la continuità contrattuale, non vi sarà dato il vostro TFR, ma quello maturato si sommerà a quello del nuovo contratto.

    Spero che questo articolo ti sia piaciuto e che tu abbia trovato tutte le informazioni che cercavi.

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  • INFERMIERI: Il Codice di Comportamento del Pubblico Dipendente

    Gli infermieri che si accingono a iniziare un nuovo lavoro in sanità pubblica, devono tenere conto di regolamentazioni di varia natura, uno di essi è il Codice di Comportamento del Pubblico Dipendente.

    Di norma si è sempre sottoposti a ciò che la legge richiede, dunque sia in campo di responsabilità Civile, che Penale e/o Amministrativa. Stesso discorso se parliamo di Deontologia Professionale.

    Ma con il DPR 62/2013, si introduce nella pubblica amministrazione il nuovo Codice di Comportamento del Dipendente.

    Questo codice di comportamento è una norma emanata dal Decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che ha come scopo, quello di disciplinare il comportamento del pubblico dipendente.

    Il Decreto è stato emanato in base alla delega della legge Severino, nota per aver avuto ruolo fondamentale nella lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione. Infatti l’Italia, fino al 2011 risultava tra le nazioni più corrotte d’Europa, e si stimava un costo per lo Stato di 60 miliardi l’anno, pari al 3,8% del Pil. La Media Europea era del circa 1%, secondo le fonti OCSE.

    La norma è stata preceduta da una serie di deleghe a tale funzione, inizialmente venne sancita dall’art. 26 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, che modificò il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, aggiungendo allo stesso l’art. 58 bis. Successivamente la disciplina confluì nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rimanendo vigente fino alla promulgazione della Legge Severino, che delegò nuovamente al Governo Italiano. La delega infine venne attuata con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Norma attualmente vigente.

    Il Codice di Comportamento in Breve

    Il Decreto, si compone da 17 articoli, i quali regolamentano le varie disposizioni, che richiamano il dipendente pubblico alla diligenza alla lealtà e all’imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.

    Nei primi tre articoli si definisce che il Dipendente pubblico, deve dunque essere diligente, leale e imparziale. Egli non svolge attività che può contrastare con il corretto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Egli inoltre non utilizza beni di proprietà della PA per fini privati.

    L’articolo quarto, definisce l’obbligo di rifiutare regali, anche in caso di festività, fatta eccezione per quelli di modico valore. Inoltre il dipendente non può ricevere regali da un subordinato e non può farne ad un sovraordinato.

    Nel quinto articolo si definisce l’obbligo del pubblico dipendente di comunicare la propria appartenenza ad associazioni o organizzazioni, i quali interessi possano essere coinvolti nelle attività di ufficio.

    Si impone di comunicare i proventi esterni a quelli provenienti dalla pubblica amministrazione. L’obbligo vale per tutti, sebbene sia nota la norma dell’obbligo di esclusitività dell’Infermiere.

    Tema principale degli articoli a seguire è l’imparzialità con i rapporti tra parenti, entro il quarto grado di parentela, amici o conoscenti. Si richiede dunque astensione a qualsivoglia comportamento che possa essere motivo di conflitto di interesse.

    Il Pubblico dipendente inoltre deve evitare, anche nella vita privata, che la propria posizione, sia motivo di guadagno di utilità personale. Ne fa menzione l’articolo 9.

    Gli articoli 10 e 11 determinano quelli che sono i comportamenti in pubblico e i rapporti con il pubblico. Proprio in questi articoli, si sottopone all’attenzione ciò che viene dichiarato da un dipendente agli organi di stampa o in generale al pubblico. Si fa divieto infatti di dichiarazioni che vadano a detrimento dell’immagine della pubblica amministazione. Divieto che però rientra nei limiti dei diritti di natura sindacale.

    Inoltre il pubblico dipendente è tenuto a mantenere un comportamento leale, educato e interessato al risolvimento dei problemi del cittadino. Le sue comunicazioni saranno chiare e cordiali.

    Infine si fa divieto di utilizzare risorse, veicoli di proprietà della pubblica amministrazioni per motivazioni meramente private.

    Gli articoli finali del Codice di Comportamento, sono dedicati alle dirigenze, alle responsabilità in caso di non rispettanza del Codice, alla vigilanza e alla formazione.

    Conclusioni

    Ogni Pubblica Amministrazione può aggiungere articoli a scopo migliorativo, senza mai eliminare però quanto normato dal Codice suddetto.

    Per leggere il testo completo potete eseguire il download qui di seguito:

    Se aveste dubbi o volete sapere qualcosa di più, vi invito a lasciare un commento, oppure a scrivermi in privato utilizzando la funzione Chat. E ricordo a tutti di condividere sui vostri social e far crescere questo blog!

  • L’OSS può somministrare Farmaci? Facciamo Chiarezza…

    L’annosa questione dell’OSS che somministra Farmaci è stata affrontata più di una volta nel corso degli anni. Lo stesso Luca Benci, noto giurista e componente del Consiglio Superiore di Sanità, affrontò la questione in questo articolo nel 2019.

    Il testo, viene più volte riproposto dai direttori di RSA, come prova a proprio favore, della liceità della somministrazione farmaci assegnata agli OSS.

    La questione in realtà ha del ridicolo. L’articolo preso in questione, di cui consigliamo un’attenta lettura, nulla ha a che del vedere con la possibilità di somministrare farmaci da parte dell’OSS.

    Infatti la questione affrontata, fa riferimento a due sentenze che cercano di fare chiarezza sul punto: quella del Tribunale di Verbania, con sentenza del 20 febbraio 2018 e quella della Corte d’appello di Torino, con sentenza del 26 gennaio 2019.

    L’interpretazione di tale disposto è diretta alla semplice azione di SUPPORTO della persona, che consiste nel PORGERE il farmaco all’assistito. L’articolo specifica sin dall’inizio, che l’attività di somministrazione è di competenza ESCLUSIVA dell’infermiere, richiedendo una specifica preparazione non propria dell’OSS.

    Dunque paradossalmente, a sostegno delle proprie teorie, viene utilizzato un articolo che in realtà afferma totalmente l’opposto, sin dalla premessa.

    Sembrerebbe non esserci nella testa di chi legge (e non di chi scrive), la comprensione del testo minima necessaria, per cogliere la differenza importante che intercorre tra somministrazione e assunzione dei farmaci.

    Una differenza che va ricordato, è più che meramente semantica.

    Sebbene non ritengo sia necessario spiegare quanto scritto dal noto giurista, essendo la sua interpretazione formalmente perfetta, mi limito a riportare quanto descritto nell’interrogazione del Luglio 2018, di Roberto Novelli e Claudio Pedrazzini nei confronti del Ministero della Salute, in proposito alla questione presa in esame.

    […] sulla base della normativa sopra esposta, tali compiti non possono confondersi con quelli ascrivibili alla professione sanitaria di Infermiere, che in qualità di responsabile dell’assistenza generale deve sovrintendere in ogni caso alle attività dell’Operatore Socio Sanitario e dell’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare…

    Interrogazione Ministero della Salute Luglio 2018

    Per chiunque volesse leggere la risposta per intero, allego il file:

    In breve, per concludere, l’OSS non può somministrare farmaci o terapie farmacologiche al paziente.

    Egli può “Aiutare, in sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto, per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso”.

    È giusto ricordare che l’articolo 348 del codice penale (Esercizio abusivo di una professione) recita:

    Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

    Art.348 Codice Penale
  • Legge 104 durante il periodo di preavviso? Cosa dice l’ARAN

    Gentile lettore,

    Viste le numerose richieste che ci giungono in forma privata dalla funzione scrivimi, abbiamo deciso di scegliere le domande più interessanti e pubblicarle (sempre in forma anonima) su questo portale.

    L’obiettivo è creare dunque una piccola enciclopedia a disposizione del professionista che sul suo cammino professionale incontra difficoltà o situazioni dubbie.

    Il messaggio che ho scelto di pubblicare è il seguente:

    “Buongiorno, sono un Infermiere con contratto a tempo determinato e ho appena dato il preavviso di dimissioni. Mi hanno detto che perderò i giorni di ferie maturati, perchè non è possibile goderne durante il periodo di preavviso. Posso usufruire almeno dei giorni permesso concessi dalla legge 104, nel suddetto periodo?”

    Messaggio Ricevuto

    Partiamo dal vedere cosa dice il nostro CCNL riguardo alle dimissioni nei contratti a Tempo Determinato:

    Periodo di preavviso nel contratto a tempo determinato

    Il preavviso nei contratti a tempo determinato, viene calcolato col rapporto di 1 giorno per ogni 15 giorni lavorativi. In caso di frazione dell’unità, sarà necessario arrotondare per eccesso.

    Esempio: Devo dare 14.6 giorni di preavviso, dunque il contratto prevede che io ne dia 15.

    Il periodo di preavviso nel contratto a termine determinato, non supererà mai i 30 giorni.

    Come funzionano le dimissioni in Sanità Pubblica per un Infermiere – The Nursing Post

    Come abbiamo letto il calcolo per determinare il periodo di preavviso in un contratto a Tempo Determinato, secondo quanto recita il nostro CCNL è di 1 giorno per ogni 15 lavorativi, per un massimo di 30 giorni.

    Il discorso ferie è lievemente più complesso. Non è vero, che si è costretti a perdere giorni di ferie, in quanto essi sono garantiti dal nostro contratto. La scelta di perderli in linea teorica è nostra. Infatti, nel periodo di preavviso è possibile godere delle ferie, ma il contratto stabilisce che per ogni giorno non lavorato, il periodo di preavviso si dilungherà di una giornata. Dunque se ho 15 giorni di preavviso da dare, e nel frattempo decido di prendere 5 giorni di ferie, la data di fine verrà automaticamente spostata di 5 giorni.

    Non è possibile chiedere il pagamento delle ferie, in pubblica amministrazione.

    Ma cosa succede se devo prendere un giorno di permesso sancito dalla legge 104, durante il periodo di preavviso?

    In tal caso l’ARAN chiarisce gli aspetti di questa possibilità (link) e nella fattispecie dichiara:

    “[…] il dipendente, in possesso dei requisiti e delle certificazioni richieste, può fruire dei permessi per assistenza a disabile, con la conseguenza che il periodo di preavviso deve essere prorogato per una durata corrispondente a quella delle assenze che ne hanno sospeso il decorso.”

    Sito web Aran Link

    Dunque in breve, è possibile usufruire del proprio diritto di permesso secondo legge 104, ma ugualmente a quanto avviene con le ferie in fase di preavviso, la data ultima verrà prorogata per i giorni non lavorati.

    Se ti è piaciuto l’articolo, scrivici un commento e condividilo sui tuoi social network! Ci aiuterà a crescere!

  • Come funzionano le dimissioni in Sanità Pubblica per un Infermiere

    Sei un Infermiere e hai deciso di lasciare il tuo vecchio lavoro, perché hai ricevuto una proposta più allettante, oppure hai appena vinto un concorso pubblico più vicino a casa o alla sede che ti aggrada?

    Sei tenuto a dare le dimissioni ed adesso vuoi sapere come funziona. Scopriamo le generalità comuni in questo articolo!

    Prima di inoltrarci a discutere dell’argomento dell’articolo, bisogna permettere che questa guida ha un ruolo di supporto e informazione, ma ogni azienda sanitaria ha una procedura che differisce in parte, l’una dall’altra. Dunque ricorda che se hai dubbi, è sempre bene contattare le risorse umane della tua azienda.

    Quando ci inoltriamo nell’idea di dimetterci e dunque procedere alla risoluzione volontaria del Contratto in essere con l’azienda, bisogna prendere in considerazione l’articolo 72 del CCNL (attualmente attivo 2016-2018).

    Nel suddetto articolo vengono esposte importanti caratteristiche e importanti obblighi del dipendente e dell’azienda nei confronti dell’altra parte.

    Il Preavviso

    Quando parliamo di preavviso, dobbiamo considerarlo come il tempo che intercorre tra la comunicazione e il giorno ultimo lavorato.

    Come è ovvio che sia, il preavviso è obbligatorio per contratto da ambo le parti. La parte che non rispetterà quanto scritto nell’articolo 72 comma 1 andrà incontro a una “penale” che corrisponde come indennizzo dei giorni non lavorati. Questa sezione è descritta nel comma 4 dello stesso articolo.

    Il preavviso obbligatorio è così ripartito (comma 1 art. 72 CCNL Sanità):

    a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;

    b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

    c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

    In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

    Ad esempio, se si è lavorato dall 1 ai 2 anni, è probabile che i venga comunicato dalle risorse umane, che il vostro periodo di preavviso è di 1 mese.

    Quando comunicare le proprie dimissioni?

    L’articolo del CCNL attualmente in vigore, prevede che il computo del periodo di preavviso decorra dal giorno 1 o 16 del mese.

    Dunque se si comunica le proprie dimissioni nei giorni che intercorrono tra l’una e l’altro termine utile, verrà considerato la data effettiva di dimissioni o dal 1 o dal 16 del mese.

    Ad esempio:

    il 18 Gennaio decido di presentare le mie dimissioni, la presentazione verrà considerata valida dal primo di Febbraio.

    Dimissioni nel periodo di prova.

    Come segnalato nell’articolo 25 del CCNL, non c’è obbligo di preavviso ne di giustificazione nel dipendente, che decide di risolvere il contratto nella seconda metà del periodo di prova. D’altra parte, l’azienda sanitaria dovrà dare una motivazione della risoluzione del contratto.

    Ferie nel periodo di preavviso

    Non è possibile godere dei propri giorni di ferie nel periodo di preavviso. Le tempistiche dei giorni di preavviso dunque sono da ritenersi come giorni “lavorativi”.

    Questo significa che nel caso in cui, nel periodo di preavviso, godessi di 5 giorni di ferie, la data ultima lavorativa sarà spostata di 5 giorni.

    Periodo di preavviso nel contratto a tempo determinato

    Il preavviso nei contratti a tempo determinato, viene calcolato col rapporto di 1 giorno per ogni 15 giorni lavorativi. In caso di frazione dell’unità, sarà necessario arrotondare per eccesso.

    Esempio: Devo dare 14.6 giorni di preavviso, dunque il contratto prevede che io ne dia 15.

    Il periodo di preavviso nel contratto a termine determinato, non supererà mai i 30 giorni.

    Cosa succede se non rispetto i giorni preavviso?

    Per la mancata rispettanza di questa obbligatorietà, verrà considerato un’indennità per l’azienda (che tratterrà direttamente dal salario del dipendente) per ogni giornata lavorativa dovuta e non prestata.

    L’indennità è corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo di preavviso non corrisposto.

    Dimissioni volontarie

    Conosciute queste informazioni minime, è necessario che si contattino le risorse umane e si chieda la modulistica per iniziare il processo di dimissione. In sanità pubblica non è necessaria la comunicazione tramite SPID o in generale, certificata.

    Qualora foste madri o padri, l’azienda vi chiederà di compilare un modulo dove affermate che le dimissioni non sono dovute a costrizioni o pressioni aziendali dovute dal vostro status genitoriale.

    Ferie

    Attenzione! Le ferie non possono essere monetizzate, dunque bisognerà godere del periodo di ferie rimanente, prima di fare partire il periodo di preavviso, che come suddetto dovrà essere totalmente lavorativo. Su questo punto approfondiremo in un successivo articolo.

    Sperando di essere stato chiaro nell’esposizione del problema vi invito a commentare per eventuali dubbi.

  • Consegne Infermieristiche: Quali sono e come funzionano…

    Le consegne infermieristiche hanno iniziato, nel corso degli ultimi anni, ad essere punto di interesse ed attenzione da parte dei professionisti della salute.

    Quanto portato all’attenzione di noi tutti, è che il momento più critico della giornata, venga spesso lasciato alla buona fede del professionista. Sebbene questo è impossibile da eradicare, una misura strutturata di consegne potrebbe evitare che passaggi importanti, vengano tralasciati o persi tra un turno e l’altro.

    Le metodiche di consegne sono molteplici: Metodo narrativo (il più utilizzato e il meno schematico), I Metodi che pongono il focus sui problemi (S.O.A.P. – S.O.A.P.I.E.R. – P.A.R.T.), Metodi che guardano agli esiti (D.A.R. – A.I.O.), Metodo focalizzato sugli scostamenti (Piani standard) e infine l’approccio per cure globali (S.B.A.R. – P.A.C.E).

    Quando parliamo di consegne infermieristiche, inoltre non si può non considerare le condizioni necessarie affinchè il passaggio di consegna avvenga in modo corretto, evitanto eventuali perdite di informazioni. In questo, ci viene d’aiuto il criterio di qualità “CUBAN” che pone il focus sulle condizioni minime necessarie, per permettere un scambio di consegne corretto ed efficacie, senza che si presentino omissioni.

    Il criterio CUBAN sta per:

    • C (confidential) – Nel passaggio di consegna è necessario che la conversazione sia mantenuta dai criteri di confidenzialità e privacy del paziente. Questo significa che bisogna avere a disposizione un luogo lontano e riservato da orecchi indiscreti.
    • U (uninterrupted) – Il passaggio di consegna non può avvenire, laddove le interruzioni, rumori e continue richieste degli operatori di vario genere, non garantiscano una attenzione massima dell’infermiere intento a dare consegne
    • B (brief) – Le consegne non possono dilungarsi, devono essere di breve durata ed efficaci.
    • A (accurate) – Il contenuto descritto deve essere accurato.
    • N (Named Nurse) – Il passaggio di consegne, avviene da infermiere ad infermiere. Questo significa che bisogna sempre tenere traccia dei protagnosti dei vari passaggi.

    Come dicevamo le metodiche di consegna sono differenti:

    • Metodiche Narrative
    • Metodiche che pongono il focus sui problemi
    • Metodiche che guardano agli esiti
    • Metodiche che si focalizzano sugli scostamenti
    • Aproccio cure globali

    Entriamo nel merito di queste metodiche:

    Metodiche Narrative

    Le metodiche narrative, come suggerisce il nome, si basano sulla descrizione del tutto narrativa e temporale, ma senza uno schema preciso e standardizzato delle condizioni del paziente e delle prestazioni eseguite. Come è ovvio pensare, questa metodica rispetta la valutazione generale e personale dell’Infermiere che accoglie il paziente.

    Il paziente accede all’unità operativa alle ore 14.25. Diagnosi Medica di ingresso: Scompenso Cardiaco. Paziente con storia medica di ipertensione arteriosa, Insufficienza Renale Cronica e pregresso Infarto del miocardio nel 2017. Il paziente si presenza vigile, orientato e collaborante. Parametri vitali rilevati all’ingresso rispettivamente: Pressione Arteriosa 170/80 Frequenza Cardiaca 102. Saturazione 94% con ossigenoterapia tramite nasal specs a 2lt/min. Frequenza Respiratoria 18. TC timpanica 36.2. [etc.]…

    Esempio 1

    Metodiche che pongono il focus sui problemi

    Queste metodiche sono più schematiche e seguono degli standard che permettono un approccio più definito.

    • Problem Oriented Medical Care (POMC) – Questa metodica ha la funzione di segnalare i problemi presenti e orientare il trattamento medico su quanto segnalato. Inoltre permette un risparmio di tempo nella fase del cambio di consegna. Ha un utilizzo prettamente basato sul problema di tipo medico.
    • SOAP, SOAPIE e SOAPIER (Subjective, Objective, Analysis e Plan + Intervention, Evaluation e Revision) Si basa sul comprendere il problema soggettivo, oggettivo, porre un analisi e successivamente pianificare una soluzione. I metodi successivi, hanno introdotto gli Interventi, le valutazioni e le revisioni conseguenti agli interventi.
    • PIE (Problem, Intervention and Evaluation). Simile al metodo SOAP, ma si basa sul descrivere il problema, porre gli interventi e rivalutarli ogni 24h.
    • APIE (Assessment, Plan, Intervention e Evaluation). La metodica è più strutturata, a seguito di una valutazione iniziale, abbiamo una pianificazione, un intervento e rivalutazione.
    • PART (Problem, Action, Response, Teaching) – Non dissimile dai precedenti descritti, con l’aggiunta dell’ultimo step, che si basa sull’educazione sanitaria e l’empowerment del paziente e del caregiver.

    Metodiche che guardano agli esiti

    Queste metodiche, sono strutturate similmente a quelle che si focalizzano sui problemi, con l’unica differenza che per l’appunto ci si basa sui risultati raggiunti e non solo sui problemi esistenti.

    • DAR (Data, Action and Response) – In questa metodica, si registrato i dati presenti si pongono le azioni da seguire e si registrano le risposte ricevute.
    • AIO (Assessment, Intervention and Outcomes) – Non differentemente dalla prima, in queste metodica si esegue un accertamento su cui si basano gli interventi e si registrano successivamente i risultati.

    Metodiche si focalizzano sugli scostamenti

    Questa metodica analizza non gli standard, bensì tutto ciò che non rientra nella normalità del paziente. Dunque la registrazione, che avviene in modo temporale, specifica una eventuale anomalia di quanto osservato nelle normalità del paziente, si registrano gli eventuali interventi e i risultati raggiunti dopo la valutazione successiva. Questo elimina tutto ciò che potrebbe essere rilevato come normale, snellendo la consegna, eliminando le ripetizioni e focalizzandosi solo sulle reali necessità.

    Approccio alle cure globali

    Qui si pone il famoso metodo SBAR.

    SBAR sta per:

    • Situation
    • Background
    • Assessment
    • Recommendation

    Su questo portale esiste già un articolo approfondimento di questa tematica

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    FONTI:

    • Il passaggio di consegna e la trasmissione delle informazioni tra professionisti – Relazione Annalisa Pennini per OPI Sondrio LINK
    • Bulfone et Al., Trasferire efficacemente informazioni e responsabilità attraverso le consegne: revisione della letteratura, Assistenza Infermieristica e Ricerca, 2012, 31: 91-101
    • AMA, Save Handover: Save patient, Guidance on clinical handover for clinicians and managers, 2006
    • Iavarone D., Il passaggio della consegna infermieristica, ne abbiamo davvero bisogno? Alla ricerca di opportunità di miglioramento, L’infermiere, 4-2014
    • Wildner J., La consegna infermieristica al letto del paziente. Un’esperienza dell’Hospice di Montericco/Albinea, Reggio Emilia, Io Infermiere, N. 5/2010
    • Chaboyer W1, McMurray A, Wallis M., Bedside nursing handover: a case study. Int J Nurs Pract. 2010 Feb;16(1):27-34.
    • Cairns LL1, Dudjak LA, Hoffmann RL, Lorenz HL., Utilizing bedside shift report to improve the effectiveness of shift handoff. Mar; J Nurs Adm. 201343(3):160-5.
    • Compton J, Copeland K, Flanders S, Cassity C, Spetman M, Xiao Y, Kennerly D, Implementing SBAR across a large multihospital health system, Jt Comm J Qual Patient Saf., Jun 2012.
    • De Meester K, Verspuy M, Monsieurs KG, Van Bogaert P, SBAR improves nurse – physician communication and reduces unexpected death: a pre and post intervention study, Resuscitation, March 2013.
  • Ordine di Servizio: Cos’è e come funziona?

    Nel contratto di Sanità Pubblica, è previsto l’Ordine di Servizio, ovvero un comando da parte del dirigente nei confronti del dipendente, che richiede la sua presenza in unità operativa per ragioni di emergenza operativa.

    Dunque nel caso ci fosse un urgenza a coprire il turno è il coordinatore avesse la necessità che voi torniate in servizio per coprirlo, è suo diritto richiedere un ordine di servizio nei vostri confronti. Ovviamente non può essere fatto telefonicamente, in quanto non è vostro obbligo rispondere al telefono (VEDI ARTICOLO RELATIVO)

    LE CARATTERISTICHE DELL’ORDINE DI SERVIZIO

    Di seguito si riportano le caratteristiche dell’Ordine di Servizio, che ricordiamo è uno strumento in mano al dirigente per richiedervi obbligatoriamente di rientrare a lavoro, qualora abbiate rifiutato la proposta di un “regolare” straordinario.

    • Deve essere consegnato per iscritto
    • Deve essere tempestivo e consegnato in anticipo
    • Dovrebbe essere consegnato direttamente sul luogo di lavoro, non essendoci l’obbligo di rispondere alle telefonate.
    • Deve essere firmato dal dirigente infermieristico.
    • Deve contenere la motivazione, che ne determini l’urgenza
    • Deve essere nominativo, datato e chiaro in tutte le sue forme
    • Deve contenere cosa è richiesto al Dipendente (Es. Rientrare in servizio durante turno pomeridiano).

    Il dipendente, una volta verificate queste caratteristiche, dovrà firmare l’avvenuta ricevuta e restituirla immediatamente al dirigente che ne emette richiesta.

    POSSO RIFIUTARMI DI RIENTRARE IN SERVIZIO DOPO UN ORDINE?

    Un ordine di servizio è una richiesta Importante da parte dell’azienda nei tuoi confronti. Significa infatti che la tua presenza è indispensabile. Ad ogni modo se impossibilitato per Cause di Forza Maggiore o Stato di Necessità, si deve restituire il rifiuto con comprovate ragioni nel più breve tempo possibile. Sia chiaro, che le ragioni devono giustificare interamente questo rifiuto.

    Un rifiuto non giustificato da buoni motivi può essere pericoloso per il dipendente in quanto potrebbe rischiare delle sanzioni disciplinari o peggio ancora avere difficoltà di tipo legale e deontologico.

    LE FORME DELL’ORDINE DI SERVIZIO

    L’ordine di servizio deve essere sempre consegnato in forma scritta o nella rarità dei casi per forma verbale (che non significa attraverso conversazione telefonica).

    In alcune situazioni eccezionali, infatti, può avvenire che il dirigente sia costretto a consegnarlo per forma verbale, ma successivamente è obbligatorio farne richiesta in maniera cartacea e mettere per iscritto quanto avvenuto.

    Ricordate, che se non è scritto, non è mai successo. Questo vale per la protezione dei vostri diritti, tra cui anche la copertura assicurativa in caso di infortunio.

    DOVE E COME PUÒ ESSERE CONSEGNATO L’ORDINE DI SERVIZIO

    Come detto l’ordine di servizio deve essere consegnato a mano sul luogo di lavoro, restituendo la ricevuta firmata. In talune situazioni può essere consegnato al domicilio del dipendente. Ovviamente bisogna chiarire che anche in quel caso, è necessario firmare e consegnare immediatamente la ricevuta, e non imbucarla nella cassetta delle lettere o lasciarla in consegna a persone terze, in quanto non è possibile provare l’avvenuta ricezione del comando.

    ORDINE DI SERVIZIO E FERIE

    Infine si può essere richiamati dalle Ferie, con un Ordine di Servizio, durante le ferie stesse. La situazione però qui diviene paradossale: Non essendo voi costretti a rispondere al telefono, e considerando che l’Ordine di Servizio deve essere consegnato in forma scritta, qualora voi non foste nel vostro domicilio, godendo le vostre ferie altrove, il Dirigente dovrebbe richiedere alle forze dell’ordine di rintracciarvi per la consegna di questa richiesta. Qualora comunque, si procedesse nella richiesta formale, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché la indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate relativi al periodo di ferie non goduto; tutto sancito dall’Articolo 19 del CCNL.

    CONCLUSIONI

    Ricordate che l’Ordine di Servizio è e deve rimanere un evento straordinario, ogni suo abuso da parte del dirigente entra nella sfera di delitti di Bossing e Mobbing. Per questo motivo, se si viene richiamati, è obbligatorio richiedere la forma scritta dell’Ordine di Servizio, che deve essere accuratamente conservato, perseguendo l’importante concetto del “Se non è scritto, non è mai successo”.

  • Raccomandazione Ministeriale Numero 2 – Enciclopedia Infermieri

    La ritenzione non intenzionale di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico rappresenta un evento noto e riportato in letteratura. Si stima che tale fenomeno si verifichi 1 volta ogni 1000 – 3000 procedure chirurgiche all’anno. Alcuni dei fattori che ostacolano la segnalazione dell’evento possono essere la frequente scarsità di sintomi, l’insufficiente documentazione dei casi diagnosticati, la difficoltà di diagnosi e la scarsa propensione alla segnalazione spontanea.

    Quali sono i fattori di rischio:

    • procedure chirurgiche effettuate in emergenza
    • cambiamenti inaspettati e quindi non programmati delle procedure durante l’intervento chirurgico
    • obesità
    • interventi che coinvolgono più di una équipe chirurgica
    • complessità dell’intervento
    • fatica o stanchezza dell’équipe chirurgica
    • situazioni che favoriscono l’errore di conteggio (es. garze attaccate tra loro)
    • mancanza di una procedura per il conteggio sistematico di strumenti e garze
    • mancato controllo dell’integrità dei materiali e dei presidi al termine dell’uso chirurgico

    Le tempistiche di diagnosi sono varie. Possono passare da ore ad anni.

    Il tasso di mortalità è compreso tra l’11% e il 35%.

    La presente raccomandazione viene applicata:

    • In tutte le sale operatorie
    • Da tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle attività chirurgiche.

    La procedura di conteggio raccomandata è applicata:

    • La Procedura deve essere applicata a garze, bisturi, aghi e ad ogni altro materiale o strumento, anche se unico, utilizzato nel corso dell’intervento chirurgico.

    Il conteggio dovrebbe essere effettuato nelle seguenti fasi :

    1. prima di iniziare l’intervento chirurgico (conta iniziale)
    2. durante l’intervento chirurgico, prima di chiudere una cavità all’interno di un’altra cavità
    3. prima di chiudere la ferita
    4. alla chiusura della cute o al termine della procedura
    5. al momento dell’eventuale cambio dell’infermiere o chirurgo responsabile dell’equipe

    Il controllo dell’integrità dello strumentario va attuato nelle seguenti fasi:

    1. quando si apre la confezione sterile che lo contiene
    2. quando viene passato al chirurgo per l’utilizzo
    3. quando viene ricevuto di ritorno dal chirurgo

    Il conteggio ed il controllo dell’integrità dello strumentario deve essere effettuato dal personale infermieristico (strumentista, infermiere di sala) o da operatori di supporto, preposti all’attività di conteggio. Il chirurgo verifica che il conteggio sia stato eseguito e che il totale di garze utilizzate e rimanenti corrisponda a quello delle garze ricevute prima e durante l’intervento. Si ricorda che l’attuale orientamento giurisprudenziale, in tema di lesioni colpose conseguenti a omissione del conteggio o della rimozione dei corpi estranei all’interno del sito chirurgico, estende l’attribuzione di responsabilità a tutti i componenti dell’equipe chirurgica (Sentenze della Corte di Cassazione IV sezione penale: 26 maggio 2004 n. 39062; 18 maggio 2005 n. 18568; 16 giugno 2005 n. 22579).

    Anche le modalità del conteggio sono importanti:

    • la procedura di conteggio deve essere effettuata a voce alta
    • la procedura di conteggio deve essere effettuata da due operatori contemporaneamente (strumentista, infermiere di sala, operatore di supporto)
    • relativamente al conteggio iniziale delle garze, verificare che il numero riportato sulla confezione sia esatto, contando singolarmente ogni garza e riportandone il numero sull’apposita scheda: il conteggio iniziale stabilisce la base per i successivi conteggi
    • tutti gli strumenti, garze o altro materiale aggiunti nel corso dell’intervento devono essere immediatamente conteggiati e registrati nella documentazione operatoria
    • l’operazione di conteggio deve essere sempre documentata mediante firma su specifica scheda predisposta dall’azienda e da allegare alla documentazione operatoria, di cui si propone un modello
    • tutto il materiale che arriva e ritorna al tavolo servitore va controllato nella sua integrità
    • devono essere utilizzati contenitori per le garze sterili, usate per l’intervento chirurgico, differenziati rispetto ai contenitori che raccolgono altre garze o altro materiale di sala operatoria
    • evitare di fare la medicazione di fine intervento con garze con filo di bario rimaste inutilizzate per evitare falsi positivi in caso di controllo radiografico.

    Nel caso in cui emerga una discordanza nel conteggio ovvero sia rilevata una mancanza di integrità di strumenti e materiali occorre:

    • procedere nuovamente alla conta delle garze
    • segnalare al chirurgo
    • ispezionare il sito operatorio
    • ispezionare l’area circostante il campo operatorio (pavimento, tutti i recipienti per i rifiuti e gli strumenti utilizzati)
    • effettuare la radiografia intraoperatoria con la relativa lettura, prima dell’uscita del paziente dalla sala operatoria
    • registrare quanto avvenuto e tutte le procedure poste in essere nella documentazione operatoria del paziente

    IMPORTANTE: Il clima di lavoro all’interno della camera operatoria deve favorire una comunicazione libera ed efficace che coinvolga l’intera équipe chirurgica, affinché tutti i componenti siano nelle condizioni ottimali per comunicare ogni dubbio circa eventuali discordanze di conteggio.

    Tecnologie per il contenimento delle conseguenze

    Poiché la procedura di conteggio può non essere sufficiente, in aggiunta al conteggio, si raccomanda di utilizzare, nel corso dell’intervento, esclusivamente garze contrassegnate con filo di bario od altro materiale idoneo ad agevolare l’eventuale successiva identificazione. Per i pazienti ad alto rischio (procedure chirurgiche effettuate in emergenza, cambiamenti inaspettati e non programmati delle procedure durante l’intervento, obesità) si suggerisce, ove possibile, lo screening radiografico da effettuare prima che il paziente lasci la sala operatoria, per individuare oggetti e garze radio-opache, anche se attualmente mancano analisi di efficacia di tale misura, che può essere gravata da falsi negativi (2). Inoltre, sono oggetto di valutazione nuove tecnologie per il contenimento delle conseguenze, tra cui i “marcatori elettronici” (electronic tagging) per il materiale chirurgico, ma al momento non si dispone di evidenze sufficienti che ne consentano l’uso diffuso.

    VEDI RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE NUMERO 2 DA SITO MINISTERO DELLA SALUTE

  • Raccomandazione Ministeriale Numero 1 – Enciclopedia Infermieri

    Considerando la gravità di una somministrazione errata o accidentale di Cloruro Potassio, Il ministero ha rilasciato le Raccomandazioni Ministeriale che aiutino a considerare il rischio e prevenirne gli errori. La raccomandazione in questione è la numero 1 del Marzo 2008.4

    Nella raccomandazione si sottolineando gli ambiti di applicazione:

    • 1 meq/ml
    • 2 meq/ml
    • 3 meq/ml

    Le aree comprese sono:

    Le aree critiche di assistenza sono:

    • la Terapia Intensiva e la Rianimazione
    • l’Unità Coronarica
    • la Nefrologia
    • la Cardiochirurgia
    • la Terapia Intensiva Neonatale
    • la Sala Operatoria
    • il Pronto Soccorso ed i Dipartimenti di Emergenza
    • altre aree assistenziali individuate dalla programmazione aziendale e regionale, nelle quali è richiesto l’uso urgente del farmaco.

    Le azioni che devono essere messe in atto nel contesto ospedaliero riguardano i seguenti punti critici:

    • Conservazione delle soluzioni concentrate di KCl ed altre soluzioni ad elevato contenuto di K;
    • Prescrizione delle soluzioni concentrate contenenti K;
    • Preparazione delle soluzioni diluite contenenti K;
    • Controllo della corretta preparazione ed utilizzo delle soluzioni contenenti K;
    • Gestione del processo di corretto utilizzo delle soluzioni concentrate contenenti K.

    Conservazione delle soluzioni concentrate di KCl ed altre soluzioni ad elevato contenuto di K

    1. Conservazione dei farmaci con alto concentrazione di Potassio devono essere separate da altri farmaci diluibili.
    2. Riportare la segnalazione “Diluire prima di somministrazione: Mortale se infuso non diluito”
    3. Le scorte di Potassio non devono essere autonomamente trasferite tra reparti, ma bisogna essere coordinati dalla Farmacia.

    Prescrizione Soluzioni K

    • Prescrivere forme già diluite, laddove possibile.
    • Mantenimento della tracciabilità dei farmaci.

    Preparazione delle soluzioni diluite di K

    • Preferibilmente far preparare le soluzioni dalla farmacia ospedaliera
    • Se non possibile utilizzare protocolli nelle unità operativa

    Controllo della corretta preparazione e somministrazione delle soluzioni contenenti K

    • Doppio Controllo con secondo operatore nella preparazione
    • Doppio Controllo con secondo operatore nella somministrazione
    • Registrazione corretta della somministrazione avvenuta

    Gestione del processo di corretto utilizzo delle soluzioni concentrate contenenti K

    Nell’ambito ospedaliero, la Direzione aziendale sviluppa procedure specifiche per la corretta gestione del rischio (risk management) associato alluso di soluzioni concentrate di K, con approccio multidisciplinare, che includano linee-guida, check-list, modulo di richiesta prestampato, modalità specifiche di confezionamento e di identificazione del farmaco e formazione.

    Formazione

    Nell’ambito dei programmi di formazione continua per il personale sanitario coinvolto in attività assistenziali devono essere previsti specifici richiami sui rischi connessi con la conservazione, la prescrizione, la 8 preparazione e la somministrazione delle soluzioni concentrate contenenti K e sulle procedure atte a minimizzare i rischi.

    Link alla Raccomandazione Ministeriale Completa